Riforma del processo penale: novità immediate, differite e da attuare
Non sempre a una lunga gestazione consegue un parto felice … Così pare sia avvenuto per la cosiddetta “riforma Orlando” che, dopo due anni e mezzo di lavori parlamentari e di passaggi tra Camera e Senato, è stata approvata, sia pure con l'ennesimo e preoccupante ricorso alla fiducia, preoccupante in quanto evidenti ragioni politiche si sono sovrapposte a esigenze di verifica di non pochi dei contenuti della novella che richiedevano una rilettura soprattutto nella prospettiva di una ricerca del rispetto sistematico.
La struttura dell'intervento - Così, riflesso evidente di queste opzioni parlamentari, ci troviamo dinanzi a un articolo unico, costituito da novantacinque commi, alcuni di considerevole lunghezza, che viene a incidere sul codice penale, sul codice di procedura penale e sull'ordinamento penitenziario, sia con disposizioni immediatamente applicabili, sia con previsioni differite nella loro operatività, sia attraverso deleghe da attuarsi secondo diverse tempistiche, per le quali non sempre risulta individuabile in modo univoco il termine per il relativo esercizio da parte legislatore delegato a causa del ricorso alla tecnica dello scorrimento.
Larga parte delle innovazioni attiene a problematiche processuali (commi 21-84), ma, forse, le modifiche che hanno ricevuto la maggiore attenzione a livello di opinione pubblica sono quelle in tema di prescrizione (commi 10-15), istituto che il nostro legislatore, nonostante le letture fornite dalla giurisprudenza europea e alcuni suggerimenti dottrinali, mantiene, a mio avviso correttamente, nell'ambito del diritto penale sostanziale.
Le novità a livello di diritto penale sostanziale - Le novità al livello di codice penale, peraltro, prima ancora prevedono l'introduzione di una inedita causa di estinzione del reato per condotte riparatorie (commi 1-4), nella quale si valorizza per i casi di procedibilità a querela soggetta a remissione la riparazione integrale del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e l'eliminazione, quando possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato. E ciò anche a seguito di un'offerta reale non accettata dalla persona offesa, sempre che il giudice riconosca la congruità della somma.
Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie - Sono evidenti le analogie con l'istituto disciplinato nell'articolo 35 del Dlgs 274/2000, dove si ipotizza un'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Tuttavia, in quest'ultima disposizione appare più correttamente delineato il percorso valutativo che deve compiere il giudice per pronunciare la declaratoria estintiva, in quanto tale esito potrà aversi solo se le attività risarcitorie e riparatorie risultano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. Probabilmente, la riproposizione di questa previsione avrebbe quantomeno attenuato gli eccessivi allarmi sollevati in questi ultimi giorni sul rischio di una sostanziale depenalizzazione del delitto di atti persecutori a causa dell'introduzione della causa estintiva di cui all'articolo 162-ter del Cp. Comunque, non si può ritenere che il giudice, sentite le parti e la persona offesa, non possa far altro che dichiarare l'estinzione del reato una volta verificata la condotta riparatoria, dal momento che, anche al di fuori dei casi di non accettazione da parte della persona offesa, dovrà essere accertata una riparazione del danno cagionato dal reato che possa considerarsi integrale.
Aumentano le pene per furto in abitazione e voto di scambio - Nei commi successivi (commi 5-9), il legislatore ha inasprito il trattamento sanzionatorio di alcuni delitti - lo scambio elettorale politico mafioso, il furto in abitazione, il furto con strappo, il furto aggravato, la rapina, l'estorsione - intervenendo non solo sulla pena edittale, ma talora anche sul regime delle circostanze. Difficile non riconoscere nell'intervento una finalità, quella di dare risposta a un'esigenza di rigore repressivo avvertita a livello irrazionale da certi strati sociali, spesso a ciò fortemente indotti anche da propagande politiche decisamente discutibili. E la decisa sottolineatura più volte data dal Governo a questi contenuti nelle occasioni di presentazione della riforma, purtroppo, sembra legittimare l'impressione che, invece di contrastare certe tendenze giustizialiste, si voglia ricercare un consenso elettorale su tali terreni.
Le conseguenze più significative di queste previsioni si avranno sul piano esecutivo: l'innalzamento dei minimi edittali ridurrà gli accessi alla sospensione condizionale della pena e alle misure alternative alla detenzione, con significativi riflessi sull'entità della popolazione carceraria e problematici rapporti con la delega per la riforma penitenziaria, dove si ipotizza una riduzione delle esecuzioni carcerarie.
Le modifiche all'istituto della prescrizione - Le modifiche apportate all'istituto della prescrizione (commi 10-15) risultano di estrema complessità e non possono essere trattate nemmeno in parte in una semplice premessa. Tuttavia, qualche rapido accenno dovrà essere egualmente riferito alle cause di sospensione che vanno nella direzione di una tendenziale neutralizzazione dei tempi processuali dal computo dei termini entro i quali il fatto di reato conserva rilievo ai fini della sua punibilità.
Il generalizzato allungamento dei tempi prescrizionali provocato dalla nuova disciplina dell'istituto nella fase delle impugnazioni, per cui la prescrizione rimarrà sospesa fino a tre anni in caso di impugnazione di una sentenza di condanna se il giudice dell'appello o del ricorso confermano l'accertamento della responsabilità penale, non può non suscitare perplessità.
Invero, come è stato già segnalato, vi è una palese disomogeneità tra le ipotesi tradizionali di sospensione e questa nuova: le prime si giustificano per la forzata inattività cui è costretta l'autorità giudiziaria al verificarsi di determinati eventi, mentre le impugnazioni costituiscono situazioni di carattere attivo e del tutto ordinario nel procedimento penale (Micheletti). E l'unica risposta che potrebbe quindi essere azzardata per legittimare questa assimilazione sembra postulare una pregiudiziale considerazione di pretestuosità degli appelli e dei ricorsi, considerazione immediatamente smentita da una sia pur ridotta consapevolezza della nostra realtà giudiziaria.