Rigetto domanda di usucapione, non sussiste interesse alla rinnovazione del contraddittorio
La non integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di giudizio di legittimità ma, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza, ma anche quello di indicare gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione. Così la sezione II della Cassazione con la sentenza 24 gennaio 2020 n. 1630.
Il giudice di legittimità ha ribadito quanto già affermato nella sentenza n. 24071/2019 e cioè che, in caso di domanda di usucapione, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari di un bene è funzionale, in primo luogo, alla tutela dei comproprietari, onde consentire loro di difendersi in un giudizio di accertamento di una situazione giuridica confliggente con quella preesistente; in secondo luogo, alla tutela dello stesso attore, onde impedire che, all'esito del giudizio, la sentenza che riconosca il diritto dal medesimo azionato risulti inutiliter data , in quanto inopponibile ai litisconsorti necessari pretermessi.
Ne consegue che, a fronte di una sentenza che abbia rigettato la domanda di usucapione, non può ritenersi sussistente alcun interesse alla rinnovazione del giudizio in contraddittorio con i comproprietari pretermessi, né in capo a questi ultimi, né in capo all'attore. Quanto ai comproprietari pretermessi, la suddetta sentenza non pregiudica in alcun modo i loro diritti, giacché essi, in sostanza, sono virtualmente vittoriosi nel giudizio in cui sono stati pretermessi. Quanto all'attore, per costui è irrilevante, in ragione del contenuto della sentenza, la non opponibilità della stessa ai litisconsorti necessari pretermessi.
Cassazione - Sezione II civile . Sentenza 24 gennaio 2020 n. 1630