Rilevante l'attenzione dei consumatori per la confondibilità del marchio
Marchi e brevetti - Marchio forte - Attitudine individualizzante - Modifiche - Illegittimità - Marchio debole - Lievi modifiche - Confondibilità - Esclusione - Usurpazione o contraffazione di un marchio preusato - Attenzione dei consumatori - Rilevanza.
L'usurpazione o la contraffazione di un marchio preusato o registrato può sussistere anche se la riproduzione sia inserita in un marchio complesso. In tal caso - ai fini dell'accertamento dell'esistenza della contraffazione - non può essere attribuita a ciascun elemento del marchio complesso uguale funzione individualizzante e differenziatrice ma è necessario stabilire a quale dei molteplici elementi del marchio complesso può essere diretta di preferenza l'attenzione dei consumatori. Mentre per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti a escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 11 aprile 2019 n. 10205
Impresa - Segni distintivi - Marchio - Marchio debole - Registrazione - Ammissibilità - Confondibilità - Presupposti - Distinzione dal marchio forte.
In tema di marchi d'impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio cd. "debole" non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti a escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 luglio 2018 n. 18725
Proprietà industriale - Marchi - Marchio debole - Registrazione - Ammissibilità - Confondibilità - Presupposti - Distinzione dal marchio forte - Fattispecie.
In tema di marchi d'impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti a escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficientemente differenziabili i due marchi in conflitto in relazione alla natura degli stampati da essi contrassegnati, privi di affinità perché caratterizzati da rilevanti diversità funzionali, in quanto alcuni diretti alla pubblicità commerciale e altri finalizzati all'informazione pubblica).
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 24 giugno 2016 n. 13170
Beni immateriali - Marchio - Imitazione - Marchio "debole" - Caratteristiche - Tutela - Differenza da quella del marchio "forte" - Fattispecie.
I cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, tuttavia, può essere valido, benché "debole", per l'esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva, e la sua "debolezza" non incide sulla sua attitudine alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti a escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte, in ciò differenziandosi rispetto al marchio cosiddetto forte, per il quale sono illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante. •Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 25 gennaio 2016 n. 1267
Beni - Immateriali - Marchio - Debole o forte - Marchio debole - Registrazione - Ammissibilità - Confondibilità - Presupposti - Distinzione dal marchio forte - Fattispecie.
In tema di marchi d'impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio cosiddetto debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cosiddetto forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti a escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto registrabile e meritevole di tutela il marchio "Tecnocasa", considerato debole dal ricorrente, in quanto avente contenuto puramente descrittivo).
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 26 giugno 2007 n. 14787