Rimborsa le spese processuali chi chiama in giudizio un soggetto non necessario
Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza 28019/2024
In tema di disciplina delle spese processuali, l’ingiustificata o comunque non necessaria evocazione in giudizio di un soggetto, anche se non destinatario di alcuna domanda, impone alla parte che l’abbia effettuata, ove sia risultata soccombente, di rimborsare al chiamato le spese processuali sostenute in funzione della costituzione e difesa nel giudizio medesimo, atteso che, ove questi non scelga di restare contumace (assumendo il rischio di provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti), la ...