Civile

Rimesse solutorie, rettifica del saldo e prescrizione: la Cassazione fa (ancora) il punto sul concetto di pagamento nei conti correnti affidati

Commento alla sentenza della Cassazione, Sezione Prima Civile, 15 febbraio 2021 n. 3858

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di Antonino La Lumia*


Natura giuridica e sostanza tecnica dei pagamenti sui conti correnti assistiti da un'apertura di credito hanno sempre rappresentato un vivace terreno di confronto (e di scontro) "ideologico" nel diritto bancario, intrecciandosi e sovrapponendosi con il concetto di nullità del titolo e - soprattutto - di prescrizione del diritto di rettifica del saldo e di ripetizione dell'eventuale indebito.

La Suprema Corte si è più volte espressa sul tema, sia nella celebre sentenza delle Sezioni Unite 2 dicembre 2010, n. 24418, sia recentemente, nella pronuncia della Prima Sezione, 19 maggio 2020, n. 9141, secondo la quale "in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio".

Sulla questione, sempre la Prima Sezione della Cassazione è tornata pochi giorni fa, con l'ordinanza 15 febbraio 2021, n. 3858, che ha sapientemente e pazientemente ripiantato tutti i paletti concettuali della fattispecie, ripercorrendo - quasi a scopo didattico - l'intero iter argomentativo che ha portato a definire l'essenza stessa del ricalcolo del saldo del conto corrente, in caso di vizi negli addebiti da parte della banca.

È interessante notare, in primo luogo, che - a fronte dell'argomentazione dell'istituto di credito, che invoca la prescrizione decennale del diritto del cliente "alla rettifica" del conto in caso di nullità di una certa pattuizione, che dia luogo a un addebito - la Corte puntualizza che "non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento o risoluzione del titolo a base dell'annotazione del conto stesso": ciò in quanto, spiega l'ordinanza, "L'annotazione nel conto altro non è che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorché il titolo (generalmente negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso, e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una nuova rappresentazione contabile".

Il passaggio, tanto cristallino quanto condivisibile, è supportato dal richiamo proprio alla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 24418/2010: l'operazione di rettifica sul conto non si può considerare soggetta a un termine predefinito, dal momento che essa è connessa e subordinata all'esito dell'azione di nullità, così che avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo.

In proposito, viene richiamata anche la nota sentenza della Corte Costituzionale 5 aprile 2012, n. 78, laddove evidenzia che il correntista può sempre agire per far dichiarare la nullità - con azione imprescrittibile (art. 1422 c.c.) - del titolo su cui l'annotazione illegittima si basa e, di conseguenza, per ottenere la rettifica delle risultanze del conto in suo favore.

L'altro tema di sicuro rilievo è quello della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: qualifica concettualmente determinante per spostare e allocare il quantum delle rettifiche e delle ripetizioni di indebito nelle controversie bancarie.

L'argomento non è nuovo, tanto da essere stato oggetto di un dibattitto - spesso infuocato - sia in dottrina, sia in giurisprudenza: l'asse interpretativo è tutto focalizzato sulla nozione di "pagamento" nell'ambito di un conto affidato, laddove le rimesse siano o meno entro fido, con l'ulteriore profilo dell'epurazione delle partite illegittime dal saldo prima della verifica del carattere delle rimesse.

Gli istituti di credito sostengono la tesi, secondo cui anche una rimessa ripristinatoria, pur operando all'interno del fido concesso, rappresenterebbe un pagamento, comportando anch'essa uno spostamento di ricchezza dal correntista alla banca, che riduce o azzera (seppur provvisoriamente) il debito del primo nei confronti della seconda: in questo senso, il pagamento di un debito non immediatamente esigibile rientrerebbe comunque nella nozione di pagamento anticipato, ai sensi dell'art. 1185, secondo comma, c.c.

L'ordinanza in commento si stacca da tale impostazione e riprende nuovamente le Sezioni Unite del 2010, ribadendo che il pagamento in senso tecnico può essere individuato soltanto laddove vi siano rimesse solutorie, ossia versamenti che il cliente effettua su un conto scoperto (cioè non affidato) oppure oltre i limiti del fido: con le rimesse ripristinatorie, invece, il correntista si limita ad ampliare nuovamente la disponibilità dell'affidamento, non potendosi individuare un pagamento nel senso appena precisato. "Né, d'altra parte, può neppure parlarsi di pagamento anticipato, a norma dell'art. 1185, comma 2°, cod. civ., trattandosi di un credito solo eventuale che potrebbe anche non esistere all'atto della chiusura del conto (coincidente con la revoca dell'affidamento se avvenuta su iniziativa della banca), momento comunque solo in coincidenza del quale potrebbe parlarsi di credito definitivo ed esigibile".

Ultimo fondamentale principio affermato dalla Corte riguarda il metodo di calcolo in base al quale valutare la natura della rimessa: passaggio decisivo per la rettifica del saldo.

La banca - considerato che l'art. 1194, secondo comma, c.c. prevede di imputare un pagamento prima al debito per interessi - deduce che una rimessa debba essere sempre e prioritariamente imputata in tal modo, sia che gli interessi vengano addebitati quando il conto è ancora passivo, incrementandone il saldo negativo, sia che proprio il loro addebito determini il superamento del limite del fido, sia che essi siano addebitati quando il conto si presenti già scoperto per precedenti addebiti: in ogni caso, a detta dell'istituto di credito, gli interessi sarebbero immediatamente esigibili, anche laddove il loro addebito sul conto non comporti il superamento del fido.

Sul punto, la Cassazione prende posizione in maniera netta, riportandosi ancora sulla linea di interpretazione delle Sezioni Unite e affermando un principio essenziale per la risoluzione delle principali questioni tecniche e giuridiche del contenzioso bancario: "al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il saldo reale del conto: […] è ammissibile l'imputazione di un pagamento di interessi solo in quanto questi interessi (una volta depurati della componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda i limiti dell'affidamento".

Conseguente e condivisibile corollario di tale importazione è che "Nel caso in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 comma 2° cod. civ., difettando l'indefettibile presupposto del pagamento".

Non v'è nulla da aggiungere alla posizione, pienamente condivisibile, espressa dall'ordinanza: la Cassazione mette, forse, la parola fine alla questione, imponendo di determinare il "saldo reale".
In queste due parole c'è tutto.

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*A cura dell'avv. Antonino La Lumia (Founding Partner di Lexalent)

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