RINUNCIA ALL'EREDITÀ MA NON ALL'«ABITAZIONE»
La rinuncia non deve essere fatta a favore di alcuni soltanto dei chiamati poiché altrimenti importa, ai sensi dell’articolo 478 del Codice civile, accettazione. Ciò premesso, il coniuge superstite può rinunciare all’eredità dichiarando di voler mantenere il diritto di abitazione di cui all’articolo 540 del Codice civile, il quale rappresenta autonoma attribuzione a titolo particolare.
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