Penale

Rinvio pregiudiziale in Cassazione soltanto se motivato dal giudice non incompetente

Prima sentenza della Corte sul nuovo strumento della riforma Cartabia. Il giudice «può» e non «deve» rimettere la questione alla Corte

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di Giovanni Negri

Comincia a farsi strada una delle novità introdotte dalla riforma del processo penale per evitare la dispersione di attività processuale e il potenziale pericolo di prescrizione, il rinvio pregiudiziale in Cassazione sulla questione di competenza. Pochi giorni fa il Gup di Torino, nel processo al management della Juventus, ha investito la Corte della decisione avendo verificato l’esistenza di un contrasto giuriprudenziale sulla determinazione dell’ufficio giudiziario competente in materia di aggiotaggio informativo. Ora è la stessa Cassazione a fissare per la prima volta i paletti per l’applicazione della novità procedurale.

La sentenza n. 20612 della Prima sezione penale, infatti, si sofferma su uno snodo cruciale, quello delle motivazioni con le quali deve essere corroborato il rinvio da parte dell’autorità giudiziaria. Per la Cassazione, infatti, è necessario che la decisione del giudice sia affidata «ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione. Rientra, in tal modo, nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di rimessione, il rigetto dell’eccezione, ove ne delibi l’infondatezza, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione».

Considerazioni che portano la Cassazione a ritenere che la decisione di rinvio deve essere contenuta in un provvedimento motivato a pena di nullità. Nel sistema delineato dal nuovo articolo 24 bis del Codice di procedura penale, infatti, il giudice «può» e non deve rimettere la questione alla Cassazione. Quindi, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull’eccezione sollevata dalla parte.

Di più, la ratio della norma, sottolinea la Cassazione, (evitare che l’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un “vizio occulto” del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, provochi l’azzeramento dell’attività processuale svolta e la necessità di ricominciare l’iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prefigura la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente; se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza.

Infatti, «il giudice indicato come competente ha le seguenti opzioni: se si ritiene competente, deve procedere; se si ritiene incompetente, trasmette gli atti al giudice ritenuto competente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare il conflitto. Il giudice, che non si ritiene incompetente — perché altrimenti declinerebbe la competenza o solleverebbe il conflitto —, ha titolo a utilizzare il rinvio pregiudiziale, spiegando le ragioni della propria decisione, illustrando specificamente le questioni sollevate dalle parti, sempre che non ritenga manifestamente infondate le eccezioni difensive».

In caso contrario, si finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza.

Applicando questi criteri, la Corte ha ritenuto che nel caso esaminato, il primo approdato in Cassazione, il rinvio fosse inammissibile, perchè il giudice si è limitato a rimettere alla Cassazione la questione della competenza, neppure prendere posizione sulle argomentazioni delle parti con riferimento ai singoli reati addebitati a ciascuno degli imputati.

Al contrario, il giudice avrebbe dovuto esporre le questioni, analizzarle, compiere una preliminare valutazione di fondatezza e prospettare l’impossibilità di risolverla con gli strumenti consueti: «ordinanza motivata di rigetto dell’eccezione; proposizione del conflitto, qualora ravvisi la competenza del giudice che ha trasmesso il procedimento; declinatoria, anche parziale, della competenza in favore di un terzo giudice».

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