Responsabilità

Risarcimento da arbitrario uso del potere pubblico, va accertata la precisa natura degli interessi in gioco

La tecnica di accertamento della lesione varia a seconda della natura dell'interesse legittimo coinvolto

di Pietro Alessio Palumbo

Il diritto del privato al risarcimento del danno prodotto dall'illegittimo esercizio della funzione pubblica prescinde dalla qualificazione formale della posizione di cui è titolare il soggetto danneggiato in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo: la tutela risarcitoria dipende ed è garantita in funzione della "ingiustizia del danno" conseguente alla lesione di interessi giuridicamente riconosciuti.
E in particolare la tecnica di accertamento della lesione varia a seconda della natura dell'interesse legittimo coinvolto.
Se l'interesse è "oppositivo" occorre accertare che l'illegittima attività dell'Amministrazione abbia leso l'interesse al mantenimento di un bene o di una condizione di beneficio.
Diversamente se l'interesse è "pretensivo", concretandosi la sua lesione nel diniego o nella ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, occorre valutare a mezzo di un ponderato giudizio prognostico, da condurre in base alla disciplina applicabile, la fondatezza o meno della richiesta della parte (asseritamente) lesa. Ciò al fine di stabilire se quest'ultima fosse titolare di una mera "aspettativa" come tale non tutelabile, oppure di una situazione che secondo un criterio di normalità era destinata ad un esito favorevole.
Sulla scorta di queste coordinate chiarificatrici la Corte di Cassazione (sentenza 21535/2021) ha evidenziato che in caso di richiesta di risarcimento dei danni per l'omesso o tardivo rilascio di una autorizzazione amministrativa, seppure la prova del dolo o della colpa della pubblica amministrazione non sia desumibile dalla sola illegittimità del provvedimento, non possono essere considerati sufficienti ad escludere la configurabilità dell'elemento soggettivo né l'avvenuto annullamento di atti regolamentari generali dello stesso ente disciplinanti la materia oggetto dell'autorizzazione, e neppure la sussistenza di un elemento impeditivo al rilascio dell'autorizzazione, qualora il diniego fondato esclusivamente su quest'ultimo, sia stato giudicato illegittimo dal giudice amministrativo.
Nella vicenda esaminata, secondo la Cassazione la corte di merito aveva disatteso le anzidette, imprescindibili, direttrici interpretative. In buona sostanza la corte di merito era pervenuta ad "ignorare" la fondamentale distinzione circa la risarcibilità degli interessi come oppositivi rispetto agli interessi pretensivi. Distinzione in base alla quale solamente per questi ultimi e non anche per i primi è necessario valutare la validità o meno della richiesta di parte. Ciò al fine di stabilire se la medesima fosse detentrice di una posizione di "incerta attesa" come tale non protetta dall'ordinamento, ovvero di una condizione "razionalmente destinata" a un risultato positivo; laddove per gli interessi "oppositivi" (proprio come risultanti nella fattispecie) è sufficiente constatare che l'attività illegittima dell'amministrazione pubblica abbia compromesso un interesse, concreto, alla salvaguardia di un bene o di una situazione proficua.

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