Rassegne di Giurisprudenza

Risarcimento danni, valutazione della responsabilità dell'agente nell'illecito sportivo

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Responsabilità civile - Danno - Infortunio sportivo - Attività di allenamento - Contatto fisico e quota di violenza - Illecito civile - Esclusione - Valutazione
Nello sport caratterizzato dal contatto fisico e dall'uso di una quota di violenza la violazione nel corso di attività di allenamento di una regola del regolamento sportivo non costituisce di per sé illecito civile in mancanza di altre circostanze rilevanti ai fini del carattere ingiustificato dell'azione dell'atleta.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 15 febbraio 2023, n. 4707

Responsabilità civile - Infortunio sportivo - Risarcimento danni - Condotta dell'agente - Nesso funzionale - Valutazione - Criteri - Violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato - Responsabilità dell'agente
In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, la condotta dell'agente è scriminata soltanto laddove sussista uno stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo. Non sussiste tale nesso funzionale se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere l'avversario, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco. Sussiste, pertanto, in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano.
• Corte di Cassazione, sez. III, civ., sentenza 10 maggio 2018 n. 11270

Danno da infortunio sportivo - Responsabilità per le lesioni personali a carico degli esercenti l'attività - Presupposti
In materia di risarcimento del danno conseguente a un infortunio sportivo, poiché la lesione dell'integrità fisica del giocatore a opera di altro partecipante costituisce un'eventualità contemplata e poiché il gioco si caratterizza per le sue connotazioni tipiche, va ritenuto che la responsabilità è esclusa se, pur in presenza di violazione della regola propria dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso; il nesso funzionale è escluso dall'impiego di un grado di violenza o di irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano.
• Corte di Cassazione, sez. III, civ., sentenza 22 ottobre 2004 n. 20597