L'ANALISI DELLA DECISIONE
In tema di risarcimento del danno da infiltrazione dovuta da pluviali condominiali, la responsabilità deve ritenersi sussistere in capo al condominio convenuto nel rispetto della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., riconosciuta la legittimazione attiva del conduttore di immobile ai sensi dell'art. 1585 co. 2 c.c.

Rif. Normativi: art. 1585 co. 2 c.c.; art. 2051 c.c.
Il caso portato al giudice di merito
Nel caso in oggetto, il conduttore di un immobile concesso a lui in locazione, conveniva in giudizio il condominio al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno patito a causa di infiltrazioni derivanti dalle pluviali comuni. Il convenuto condominio chiamava in giudizio quale terzo la società appaltatrice responsabile degli interventi di manutenzione che a sua volta chiamava in manleva la compagnia assicurativa con cui era stipulata formale...


