Civile

Risarcimento del danno da querela calunniosa o infondata

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a cura della Redazione Lex 24

Diffamazione - Rapporto tra giudizio civile e penale - Assoluzione in sede penale - Richiesta di condanna del querelante alle spese di giudizio e al risarcimento del danno - Omessa pronuncia - Successiva azione civile per il risarcimento del danno da querela calunniosa – Ammissibilità.
Nel caso di sentenza assolutoria dal reato di diffamazione, qualora il giudice penale abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna del querelante alle spese e al risarcimento del danno, gli imputati assolti possono agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno da querela calunniosa, non essendo maturata alcuna preclusione processuale, in quanto il giudicato penale ha riguardato soltanto la diffamazione e non già la calunnia.
•Corte cassazione, sezione III, sentenza 16 ottobre 2015 n. 20926

Querela - Proscioglimento o assoluzione del querelato - Domanda di rimborso delle spese sostenute dal querelato - Competenza - Giudice del processo penale - Obbligo di provvedervi su domanda di parte - Sussistenza.
La condanna del querelante alla rifusione delle spese sostenute dal querelato deve essere richiesta davanti al giudice del procedimento penale ed è obbligatorio provvedersi solo quando ne sia fatta domanda, poiché nel processo penale, in tema di regolamento delle spese, ai sensi dell'art. 427 cod. proc. pen., si debbono applicare le norme di cui agli art. 91 e 92 cod. proc. civ., e, quindi, l'unico limite è costituito dal divieto di condanna alle spese della parte vittoriosa.
•Corte cassazione, sezione III, sentenza 8 febbraio 2012 n. 1748

Risarcimento del danno – Presupposti di risarcibilità del danno da reato - Qualificabilità del fatto illecito come reato - Querela infondata - Risarcimento - Ammissibilità.
Il diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti per effetto del processo penale non presuppone la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché anche una denuncia-querela rivelatasi infondata può ledere beni costituzionalmente tutelati quali la dignità, l'onore e il prestigio della persona.
•Corte cassazione, sezione III, sentenza 17 gennaio 2012 n. 543

Giudice di pace - Giudizio secondo equità - Impugnazione (Limiti) - Principio costituzionale della natura personale e soggettiva della responsabilità – Condanna alle spese del querelante - Censurabilità in cassazione della sentenza di condanna alle spese del querelante per il solo fatto dell'assoluzione del querelato.
Contrasta con i principi costituzionali sulla natura personale e soggettiva della responsabilità la previsione di un automatismo tra assoluzione del querelato perché il fatto non sussiste e condanna del querelante al rimborso delle spese; è censurabile in sede di legittimità la decisione assunta secondo equità, che, condanni al rimborso delle spese il querelante per il solo fatto dell'assoluzione del querelato.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 8 giugno 1999 n. 5617

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