Risarcimento: valutazione e prova del danno da lucro cessante
Responsabilità civile - Fatto illecito - Danno da lucro cessante - Valutazione - Utilità patrimoniale - Vantaggio - Prova indiziaria - Sufficienza.
Ogni diminuzione che il patrimonio di un danneggiato ha subito in conseguenza del fatto illecito, e l'accrescimento che lo stesso avrebbe conseguito se a impedirlo non fosse intervenuto il fatto generatore del danno non necessita di una prova documentale dell'attività del danneggiato potendo detta prova esser data con tutti i mezzi ammessi nel nostro ordinamento. Quando si tratti di danni consistenti nel mancato sorgere di una situazione di vantaggio, gli stessi devono essere risarciti non solo in caso di assoluta certezza ma anche quando sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, sussista la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se l'illecito non fosse stato commesso; possono essere esclusi soltanto per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte.
• Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 5 giugno 2020 n. 10750
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - In genere danno da inadempimento contrattuale - Mancato guadagno - Portata - Valutazione equitativa - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito.
•Corte di cassazione, sezione VI-2 civile, ordinanza 8 marzo 2018 n. 5613
Danno - Risarcimento - Lucro cessante - Determinazione - Mancato guadagno - Calcolo.
In tema di risarcimento del danno, la determinazione del lucro cessante va desunta dalla ricostruzione ideale di quanto il creditore avrebbe conseguito per normale successione di eventi, in base a una ragionevole e fondata attendibilità, qualora l'obbligazione fosse stata adempiuta; ma siffatta ricostruzione non può essere suffragata sul solo piano ipotetico dall'astratta possibilità di lucro, bensì deve muovere da una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile quella possibilità. Per quanto concerne il risarcimento del danno per mancato guadagno, questo va rapportato all'utile netto, tenendo conto, quindi, degli oneri sopportati.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 16 settembre 2016 n. 18249