Civile

Riscaldamento centralizzato, il condomino che si distacca paga sempre la quota fissa

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di Andrea Alberto Moramarco

Ciascun condomino può distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato, ma è tenuto a concorrere alle spese di manutenzione e conservazione dell'impianto medesimo, per non gravare nella posizione degli altri condomini, i quali sarebbero altrimenti costretti a farsi carico della quota spettante al condomino distaccato, beneficiando comunque del riscaldamento delle tubazioni comuni e degli effetti della dispersione del calore erogato nelle abitazioni contigue. Questo è quanto afferma il Tribunale di Savona nella sentenza 111/2019, ritenendo legittima la delibera condominiale di ripartizione delle spese in quota fissa, legata ai valori millesimali, e quota variabile, legata ai consumi.

La vicenda - La controversia prende le mosse dall'impugnazione da parte di una condomina, proprietaria di tre appartamenti, della delibera condominiale con la quale venivano approvate le spese di riscaldamento, per il 25% a quota fissa a carico di tutti i condomini in ragione dei millesimi e per il 75% a quota variabile, secondo i consumi registrati dalle valvole termostatiche. La signora riteneva ingiusto tale criterio di riparto, essendosi la stessa distaccata dall'impianto condominiale, e perciò si rifiutava di pagare la quota fissa che le era stata addebitata.

La distribuzione dei consumi - Il Tribunale rigetta però la sua domanda e conferma la legittimità del criterio di riparto delle spese utilizzato dal condominio. Secondo il giudice, invero, la normativa di settore preclude l'applicazione del criterio proporzionale e opta per quello del consumo effettivo erogato a ciascuna unità immobiliare. Ciò, tuttavia, non significa che non possa essere addebitata una quota dei consumi del riscaldamento in misura fissa. Occorre, infatti, distinguere tra consumi volontari e consumi involontari: «i primi, addebitati a quota variabile, sono quelli dovuti all'azione volontaria dell'utente e vanno ripartiti in base ai consumi effettivi»; «i secondi, addebitati a quota fissa, sono quelli indipendenti dall'azione dell'utente e, cioè, legati principalmente alle dispersioni di calore della rete di distribuzione, ai consumi relativi alle parti comuni ed ai costi per la manutenzione e gestione dell'impianto».

Le spese gravano sul condomino distaccato - Ciò posto, per il Tribunale anche il condomino distaccatosi dall'impianto centrale è tenuto a pagare i costi fissi, tra cui rientrano le spese di manutenzione, conservazione e messa a norma. Ciò in ragione del fatto che dal distacco non deve derivare uno «squilibrio di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini». Questi ultimi, cioè, non possono farsi carico anche della quota che sarebbe spettata al condomino distaccato, in quanto, in caso contrario, si determinerebbe una spesa ulteriore per gli stessi. D'altra parte, continua il giudice, tra le spese relative alla quota fissa rientrano anche gli effetti della dispersione del calore erogato nelle unità contigue, di cui beneficiano tutti i condomini, anche quelli distaccatisi dall'impianto centrale; nonché dal mantenimento in funzione dell'impianto centralizzato deriva «l'immissione di acqua calda non solo nelle tubazioni e nei radiatori interni alle unità immobiliari ma anche nelle tubazioni comuni». È, pertanto, del tutto legittimo, conclude il Tribunale, che tutti i condomini, anche quelli distaccatisi dall'impianto, partecipino alle spese per il riscaldamento nella parte non legata ai consumi variabili di ciascuna abitazione.

Tribunale di Savona – Sezione civile – Sentenza 8 febbraio 2019 n. 111

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