Penale

Rischio improcedibilità: sì all’impugnazione anche se il tribunale ha assolto l’imputato

Alla persona offesa conviene procedere per evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado

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di Giovanbattista Tona

Quale sarà in concreto la sorte dei giudizi di impugnazione promossi dalle parti civili contro le sentenze di assoluzione degli imputati dopo la riforma Cartabia?

Il legislatore ha disciplinato espressamente solo l’ipotesi di declaratoria di improcedibilità dell’azione penale quando nei confronti dell’imputato sia stata pronunciata condanna alle restituzioni o al risarcimento dei danni causati da reato.

Ma la parte civile è legittimata a proporre appello o ricorso per Cassazione anche contro sentenze che non abbiano pronunciato statuizioni in suo favore, come ad esempio accade nelle sentenze di assoluzione dell’imputato. In tal caso l’improcedibilità dovrebbe concludere definitivamente il procedimento, sino ad allora proseguito in forza dell’impugnazione della parte civile; la sentenza penale, tuttavia, come qualsiasi altra decisione che accerti che l’azione penale non poteva essere iniziata o non può essere proseguita, non produrrebbe effetti civili e quindi non precluderebbe alla persona offesa di promuovere un nuovo giudizio dinanzi al competente giudice civile perché sia accertata la condotta di reato ai fini delle statuizioni sulla domanda di risarcimento. Sebbene ricominciando tutto da capo.

Alla parte civile che ritenga ingiusta l’assoluzione dell’imputato da parte del giudice penale converrà, comunque, impugnare la sentenza perché, se essa passerà in cosa giudicata, farà stato in un eventuale successivo giudizio civile. Mentre, se il giudizio di appello o di Cassazione si concluderà con un’improcedibilità, la sentenza impugnata che esclude la sussistenza di una condotta illecita dell’imputato non passerà in giudicato e, quindi, non potrà essere opposta alla parte civile che farà valere le sue ragioni dinanzi al giudice civile. L’improcedibilità non esclude quindi di riaprire i giochi in un successivo giudizio civile.

Quanto ai tempi, il comma 6 del nuovo articolo 344-bis prevede che il termine di due anni (che se sforato rende l’appello improcedibile) rimanga sospeso per il tempo occorrente alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, disposta nel caso di appello contro sentenze di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. Tuttavia, in tal caso il periodo di sospensione tra un’udienza e quella successiva non potrà eccedere i 60 giorni.

C’è anche la possibilità (in concreto remota) che le questioni civili siano definite nel giudizio penale se l’imputato ne chiede la prosecuzione nonostante l’improcedibilità.

Fin qui le norme della riforma penale. Va detto, però, che la riforma stessa delega il Governo a disciplinare i rapporti tra l’improcedibilità e l’azione civile. Ma si tratta, appunto, di un principio di delega che dovrà essere attuato entro un anno.

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