Civile

Riscossione delle imposte con ingiunzione fiscale

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a cura della Redazione Lex 24

Riscossione delle imposte - Con ingiunzione fiscale - Illegittimità dell'ingiunzione - Mancata sospensione della stessa in via di autotutela - Danni subiti dagli esecutati - Risarcibilità - Sussistenza - Condizioni - Accertamento del dolo o della colpa dell'amministrazione - Necessità.
La P.A. che abbia agito in via esecutiva per il recupero di somme portate da ingiunzioni di pagamento rimaste insoddisfatte, può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dagli esecutati, una volta accertata l'illegittimità delle ingiunzioni per insussistenza del diritto, per non aver sospeso, in via di autotutela, la procedura di riscossione, potendo tale sua determinazione integrare gli estremi dell'illecito aquiliano, secondo un apprezzamento rimesso al giudice di merito, cui spetta accertare se e in quale misura la persistenza nell'azione esecutiva, a fronte delle iniziative assunte dai ricorrenti per contestare la legittimità delle ingiunzioni di pagamento, concreti un fatto doloso o colposo.
• Corte di cassazione, sezione III 3, sentenza 30 marzo 2015 n. 6407

Riscossione delle Imposte - Con ingiunzione fiscale - Procedimento di ingiunzione previsto dal r.d. n. 639 del 1910
Dalla previsione di utilizzabilità della procedura di ingiunzione ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, contenuta nel Decreto Legislativo 15 dicembre 1991, n. 446, articolo 52, comma 6 non va esclusa la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di norme del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 dicembre 2014 n. 27403

Riscossione delle Imposte - Con ingiunzione fiscale - Procedimento di ingiunzione previsto dal r.d. n. 639 del 1910 – Natura e funzione dell'ingiunzione fiscale
L'ingiunzione fiscale cumula in se' la duplice natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario e' l'atto di precetto (principio già espresso da Cass. 3/4/1997 n. 2894).
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 dicembre 2014 n. 27403

Riscossione delle Imposte - Con ingiunzione fiscale - Procedimento di ingiunzione previsto dal r.d. n. 639 del 1910 – Onere della vidimazione superato dalla soppressione del potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da Autorita' amministrative.
Il Regio Decreto n. 639 del 1910, articolo 2, comma 2, primo periodo cosi' recitava: “L' ingiunzione e' vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta”. La vidimazione, tuttavia, non costituiva esplicazione di una funzione giurisdizionale, bensi' integrava un atto amministrativo di controllo e di certificazione per l'accesso alla fase esecutiva dell'atto controllato. Di fatto, pero', l'onere della vidimazione e' stato superato dall'intervenuta soppressione del potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da Autorita' amministrative, per effetto dell'articolo 229 del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, dettante norme in materia d'istituzione del giudice unico di primo grado; la norma ha inoltre disposto che gli atti sono esecutivi di diritto. Pertanto, a far tempo dal 2.6.1999 l'ingiunzione amministrativa non va sottoposta ad alcun visto.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 dicembre 2014 n. 27403

Riscossione delle Imposte - Con ingiunzione fiscale - Procedimento di ingiunzione previsto dal r.d. n. 639 del 1910 - Utilizzo da parte della Pubblica Amministrazione - Incidenza sul riparto di giurisdizione - Esclusione - Ragioni.
La scelta del mezzo attraverso il quale esercitare la propria pretesa creditoria è neutra rispetto alla materia del contendere, sicché da essa non può dipendere il riparto di giurisdizione, precisandosi, peraltro, che la procedura di riscossione di cui al r.d. 14 ottobre 1910, n. 639 trova il suo fondamento in un potere di autoaccertamento della P.A., cui non si accompagna alcuna discrezionalità e tanto meno un affievolimento dei contrapposti diritti dei destinatari dell'ingiunzione, giacché la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità debbono derivare da fonti, da fatti e da parametri obbiettivi e predeterminati, onde resta sempre ferma la facoltà per l'ingiunto di richiedere al giudice la verifica in concreto dell'esistenza dei menzionati presupposti.
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 8 febbraio 2013 n. 3043

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