Risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ed applicabilità ai contratti di fornitura di energia
Con l'articolo 1467 del Codice Civile, il legislatore appronta una tutela a favore del contraente, parte di un contratto a prestazioni corrispettive, ad esecuzione "continuata", o "periodica" o "differita", che, a causa del verificarsi di eventi "straordinari e imprevedibili", veda la propria controprestazione divenire "eccessivamente onerosa"
Con l'articolo 1467 del Codice Civile, il legislatore appronta una tutela a favore del contraente, parte di un contratto a prestazioni corrispettive, ad esecuzione "continuata", o "periodica" o "differita", che, a causa del verificarsi di eventi "straordinari e imprevedibili", veda la propria controprestazione divenire "eccessivamente onerosa ".
In tali casi lo squilibrio venutosi a generare legittima il contraente, che subisce l'effetto dell'evento "straordinario e imprevedibile", a chiedere la risoluzione del contratto.
La norma è piuttosto chiara nel definire la tipologia di contratti ai quali è applicabile; ci si riferisce in particolare a:
a) contratti a prestazioni corrispettive, ovvero, che contemplino una relazione di scambio tra due attribuzioni patrimoniali;
b) contratti con prestazioni cosiddette differite, ovvero non contestuali .
La tematica è quantomai pertinente, basti pensare ad esempio ai contratti di fornitura di energia, in merito alla cui natura, il parere di giurisprudenza e dottrina è conforme: tali contratti, oggetto nell'attualità di aumenti straordinari ed imprevedibili connessi alla Guerra in Ucraina, rientrano nella rubrica del codice civile tra quelli indicati agli articoli 1559 e seguenti, che disciplinano i contratti di somministrazione (assimilati alla fornitura); ma vi è di più. Copiosa giurisprudenza considera i contratti di "fornitura" come contratti "commutativi", nel senso che l'alea (ossia il rischio) del contratto di fornitura rientra e dovrebbe rientrare nella normale tollerabilità di rischio come qualsiasi altro contratto, tuttavia, alla luce delle ricadute reali che si stanno manifestando in seguito al conflitto in Ucraina, certamente straordinario ed imprevedibile, nella fattispecie risulta applicabile altresì la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'articolo 1467 del Codice Civile.
Generalmente, a fronte della "attribuzione patrimoniale" effettuata dai fornitori di energia agli utenti, segue la "controprestazione" differita di questi ultimi, in quanto tenuti a corrispondere il pagamento periodico relativo alla fornitura (o somministrazione) di energia; ne consegue che, in concreto, ai contratti di fornitura di energia, quali contratti a prestazioni corrispettive "non contestuali", in ipotesi riconducibili a quanto stiamo vivendo, sia applicabile il rimedio di cui all'articolo 1467 c.c..
Fatti straordinari ed imprevedibili ed eccessiva onerosità sopravvenuta
Vediamo quindi, in concreto, cosa deve accadere perché l'articolo 1467 c.c. trovi applicazione nell'ambito di un contratto di fornitura di energia.
L'art. 1467 c.c. permette di chiedere la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui:
- si verifichi un evento "straordinario ed imprevedibile";
- la controprestazione divenga "eccessivamente onerosa" in conseguenza di tale evento;
- detta onerosità superi "la normale alea del contratto"
Il Giudice, chiamato a decidere sulla domanda di risoluzione di un contratto di fornitura di energia per "eccessiva onerosità sopravvenuta" deve, quindi, formulare un giudizio di prevedibilità che si articola su profili quantitativi, qualitativi e temporali; in particolare, l'organo giudicante dovrà considerare se:
- al momento della stipula del contratto, il fatto fosse o meno "qualitativamente" prevedibile, ovvero se l'elemento verificatosi sia fra quelli che normalmente possono incidere su una delle prestazioni (ad esempio un fatto notorio, come la normale fluttuazione del mercato e la variabilità dei prezzi delle materie prime sono in qualche modo prevedibili da un cliente e da un operatore medio);
- per la tipologia di contratto o per particolari contenuti voluti dalle parti, l'incremento del costo della controprestazione ecceda quella programmata dalle parti come "normale" ed accettabile al momento della stipula (ad esempio ove possibile, aver indicizzato il prezzo dell'energia a particolari indici di mercato o a valuta straniera, inserendo così un ulteriore elemento aleatorio può permettere di comprendere entro un'alea normale anche incrementi notevoli del costo energetico applicato).
Detta valutazione va unita ad un giudizio prognostico, formulato secondo un criterio temporale, ovvero valutando se i mutamenti che hanno portato allo squilibrio tra le controprestazioni sia avvenuto in un lasso di tempo coerente con quello programmato dalle parti (un mutamento del costo dell'energia estremamente rilevante ed estremamente repentino, esulante dalla normale fluttuazione del mercato, ad esempio, deve necessariamente essere valutato in modo diverso da una variazione prevedibile in un lasso di tempo più lungo, o che in passato ha visto mutamenti di costo omogenei).
Come è noto, all'interno di un contratto di fornitura di energia è insito un rischio economico specifico che incide sul valore della controprestazione (costo delle bollette), rappresentato dalle oscillazioni di valore causate da normali e regolari fluttuazioni di mercato. Tale rischio economico rileva attraverso la risoluzione solo quando consegua ad eventi straordinari ed imprevedibili per un contraente medio (cittadino o impresa) ed ecceda un ambito di normalità, ovvero quel rischio che, per il tipo di contratto o per il particolare contenuto dello stesso, le parti hanno accettato al momento della stipula nell'arco temporale programmato.
Pertanto, non sempre gli accadimenti straordinari ed imprevedibili comportano il superamento della normale alea contrattuale; così come, d'altro canto, il superamento della normale alea negoziale non sempre presuppone un'eccessiva onerosità (sopravvenuta) della prestazione.
Eventuali circostanze prevedibili, inoltre, che dovessero rendere comunque più gravoso l'adempimento della prestazione, potrebbero non configurare quale sopravvenuta onerosità rilevante ex art. 1467 c.c. (Cass. Civ. n. 12235/2007).
Pur potendo definire un evento "imprevedibile e straordinario" come quel fatto che al momento della stipula non era ipotizzabile, né quotidiano, né conosciuto o conoscibile dalle parti, non è certamente possibile individuare un elenco tassativo di tali eventi, a priori, in grado di legittimare uno dei contraenti alla domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta di un contratto di fornitura di energia; non v'è ci non veda tuttavia che in linea di massima, ad oggi, ci troviamo spesso di fronte a situazioni di eventi assolutamente imprevedibili che comportano e stanno comportando un incremento dei costi energetici in misura notevolmente superiore alla normalità (che pare corretto collegare alle variazioni storiche degli ultimi cinque-dieci anni) in un lasso di tempo notevolmente inferiore a quello in precedenza riscontrato.
Senza ricorrere a casi " di scuola ", sarebbe estremamente difficile formulare delle ipotesi.
La giurisprudenza, da un lato, definisce straordinario quell'evento che non si ripete con frequenza e con regolarità nel tempo sia per tipologia che per portata (Cass. Civ. n.1027/1995), ma comunque sia suscettibile di una misurazione; dall'altro, ritiene imprevedibile l'evento che ragionevolmente non era prevedibile (espressione invero tautologica) o di cui non si conoscono gli effetti tenendo conto della sensibilità dell'uomo comune (Cass. Civ. n. 22396/2006; Cass. Civ. n. 2661/2001).
Come si potrà intuire, il vero discrimine che regola l'applicazione della disposizione di cui all'art. 1467 c.c. è quello del "grado di certezza". Ritenendo infatti che ogni evento straordinario sarebbe, in astratto, prevedibile, viene intesa in maniera restrittiva la possibilità di individuare un determinato margine di certezza a fronte di un'impossibile riconduzione ad un preciso criterio matematico di probabilità .
Un esempio pratico è dato dalla stipulazione di un contratto per la fornitura di materiali ricavati dalla raffinazione del petrolio ad un dato prezzo in epoca anteriore alla guerra in Medio Oriente, che ha determinato un forte aumento del costo del greggio; chiaramente, la guerra, con il conseguente aumento del prezzo della materia prima, è un evento straordinario ed imprevedibile .
La giurisprudenza non soccorre, relativamente ai contratti di fornitura di energia nello specifico, nel formulare dette ipotesi ma permette di illustrare l'ampiezza con la quale il concetto di "alea normale" è stato interpretato.
In sostanza il rimedio previsto dall'articolo 1467 c.c., nel contesto attuale legato alla Guerra in Ucraina, non sembra difficilmente applicabile ai contratti di fornitura di energia a seguito del repentino aumento dei costi a carico degli utenti finali e, peraltro, ricorrendo a detto rimedio, l'effetto prodotto dalla risoluzione non si limiterebbe a liberare il debitore (l'utente) dalla parte di prestazione ritenuta onerosa (pagamento dei maggiori costi rispetto a quelli normalmente applicati), ma comporterebbe l'immediata esigibilità (ancorchè già effettiva) da parte del fornitore, per la residua parte.
Il rimedio della c.d. reductio ad aequitatem (la riduzione del costo dell'energia), infatti, non può essere esperito direttamente dall'utente, atteso che il ricorso ad esso è rimesso all'iniziativa delle società fornitrici di energia che hanno interesse ad evitare gli effetti della risoluzione del medesimo contratto (Cass. Civ. n. 3470/1958), ovvero la parte contro la quale viene formulata la domanda di risoluzione.
Sembrerebbe quindi di poter affermare che in questo contesto bellico, complesso e preoccupante, cittadini e imprese possano avvalersi di questa prescrizione normativa per vedersi adeguare i costi energetici a valori più equi, in linea con quelli praticati prima del conflitto in Ucraina.
*Federica Costa, Avvocato e Marco Errati , Consulente d'impresa Partner 24ORE
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto
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