Penale

Risponde dell’uso del gonfiabile sull’acqua lo stabilimento che non controlla i clienti

La presenza di due bagnini non è idonea a contrastare i rischi insiti nell’uso della strutura

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di Paola Rossi

Scatta la responsabilità penale del rappresentante legale della società proprietaria dello stabilimento balneare, per la mancata predisposizione di una postazione di vigilanza ad hoc per l’uso corretto della struttura gonfiabile posta dinanzi alla riva e offerta in uso ai bagnanti. E l’obbligo di controllo - ai fini della sicurezza dei clienti della struttura - non può dirsi assolto per la predisposta presenza di due bagnini a cui vengano però affidate altre mansioni diverse da quelle dell’assistenza ai bagnanti. Inoltre, sintomo del carente rispetto delle regole di sicurezza dettate per la fruizione sicura dello specchio d’acqua regolamentato è costituito anche dall’assenza di postazioni rialzate che consentano agli assistenti ai bagnanti di osservare, da una posizione privilegiata, l’andamento della balneazione di cui devono garantire la sicurezza impedendo comportamenti scorretti dei bagnanti o fornendo loro il tempestivo soccorso in caso di incidente.

In base a tali affermazioni la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 26553/2024 - ha rigettato il ricorso dell’imputato per omicido colposo a causa dell’inefficiente sistema di sicurezza messo a disposizione della clientela del suo stabilimento balneare. E più specificatamente per non aver dedicato del proprio personale dipendente allo specifico compito di vigilare sulla corretta fruizione di una struttura gonfiabile, destinata all’effettuazione di tuffi nell’area acquea sottostante.

Tra le circostanze contrarie a un giudizio favorevole all’imputato vi era stata quella della rilevata assenza di persona dedicata al controllo dell’uso del gonfiabile, definito come struttura pericolosa, e che quindi rendeva necessaria la suddetta supervisione sullo svolgimento delle attività ludiche per cui era stata predisposta e offerta alla clientela.

Il ricorrente, a sua discolpa, aveva insistito sulla presenza dei due bagnini, al fine di dimostare l’assolvimento dei compiti a lui demandati a causa della posizione di garanzia che rivestiva in ordine all’uso del gonfiabile. Ma i giudici hanno escluso che i due assistenti fossero in grado di assolvere al loro compito, di assistenza e sicurezza dei bagnanti, in quanto era emerso che essi fossero adibiti anche ad altri compiti all’interno dello stabilimento, quale quello di fornire il servizio di ombrelloni e lettini a pagamento. Ciò che non avrebbe consentito la costante rilevazione dei comportamenti tenuti dalle persone al momento della balneazione, ma ancor di più all’atto di fruire del gonfiabile. La struttura - che contiene di per sé insiti rischi - non può dirsi garantita nel suo uso senza un controllo specificatamente dedicato all’osservazione delle condotte tenute dai clienti che la utilizzino. Compito che non può dirsi assolto da assistenti genericamente dedicati al salvataggio bagnanti, soprattutto in assenza di strutture rialzate da cui realzzare l’osservazione. Strutture quindi necessarie per svolgere un corretto servizio da bagnino e che comunque seppur, appunto, non specificatamente idonee a controllare l’uso del gonfiabile, erano del tutto assenti nella vicenda decisa.

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