Ristrutturazione estesa anche ai creditori pubblici non aderenti all’accordo
Lo ha confermato la Corte di Appello di Venezia con decreto del 2 novembre 2023, depositato ieri
L’efficacia estesa dell’accordo di ristrutturazione dell’articolo 61 del Codice della crisi (articolo 182-septies nella legge fallimentare) si produce nei confronti dei creditori pubblici non aderenti all’accordo, rappresentativi di non più del 25% dei crediti di una categoria omogenea, anche quando l’approvazione degli altri creditori pubblici (generalmente l’agenzia delle Entrate o l’Inps), titolari di crediti rappresentativi di almeno il 75% dei crediti della medesima categoria, deriva, non dall...
Revocatoria ordinaria dell’atto di scissione, competente il tribunale delle imprese
di Carola Pagliuca e Davide di Marcantonio (*)