Rassegne di Giurisprudenza

Rogatorie internazionali: utilizzabilità degli atti trasmessi

immagine non disponibile

a cura della Redazione Diritto

Processo penale - Prove acquisite dal giudice di un paese Ue - Utilizzabilità.
L'utilizzazione degli atti trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere in adesione alle richieste di rogatoria non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera - vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate - bensì alla compatibilità del diritto straniero, sulla base del quale l'atto sia compiuto, con i principi inderogabili dell'ordinamento interno, spettando, comunque, a colui che eccepisca il difetto di compatibilità darne la prova, tanto più ove si tratti di paese membro dell'Unione Europea.
• Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza del 18-04-2023, n. 16347

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Rogatorie - All'estero - Utilizzabilità degli atti trasmessi - In particolare per disporre misure cautelari.
L'utilizzazione degli atti trasmessi mediante rogatoria attiva non è subordinata ad una verifica o controllo da parte dell'autorità giudiziaria italiana circa la regolarità delle modalità di acquisizione che sono state svolte dal giudice straniero, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività di indagine compiuta ed, inoltre, appartiene all'autorità giudiziaria straniera la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione circa le irregolarità invocate nella fase delle indagini preliminari. In particolare, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di misure cautelari personali può essere valutata utilizzando gli atti compiuti da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero, anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 238 c.p.p. e 78 disp. att. c.p.p., con il solo limite che tali atti non si pongano in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali.
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 3, Sentenza del 14-01-2022, n. 1396

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere - Atti di indagine compiuti dalla polizia straniera - Gravi indizi di colpevolezza - Utilizzabilità per disporre misure cautelari - Accertamento da parte dell'a.g. italiana della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera - Condizione - Sussistenza - Esclusione.
L'utilizzazione degli atti di indagine compiuti in territorio estero dalla polizia straniera, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di provvedimenti cautelari, non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera, vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate. (In forza di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso che lamentava la mancata trasmissione degli originali dei decreti autorizzativi e dei verbali di ascolto delle intercettazioni effettuate dalle autorità olandesi, successivamente trasmesse a quelle italiane a seguito della rogatoria richiesta da quest'ultima).
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 12-01-2017, n. 1405

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza - Gravi indizi di colpevolezza - Desumibilità da atti di procedimento penale straniero - Condizioni.
La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di provvedimenti di cautela personale nella fase delle indagini preliminari può essere accertata anche mediante l'acquisizione della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero - anche al di fuori dei limiti stabiliti per la loro utilizzabilità dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. - sempre che detta attività non si ponga in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, che, però, non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal codice di rito. Infatti, l'utilizzazione degli atti non ripetibili compiuti in territorio estero dalla polizia straniera e acquisiti nel fascicolo per il dibattimento non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera - vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate - bensì alla compatibilità del diritto straniero sulla base del quale l'atto sia compiuto con i principi inderogabili dell'ordinamento interno, spettando, comunque, a colui che eccepisca il difetto di compatibilità darne la prova, tanto più ove si tratti di Paese membro dell'Unione Europea.
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 26-10-2016, n. 45002