Responsabilità

Rovina di edificio su auto in divieto di sosta, il risarcimento non è escluso

Così la deciso la III sezione civile della Corte d'appello di Palermo con la sentenza 24 dicembre 2021 n. 2057

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di Andrea Alberto Moramarco

Se il crollo dell'edificio danneggia l'automobile posteggiata in divieto di sosta in prossimità dello stesso, il Comune e i proprietari dell'immobile sono tenuti a risarcire il danno, a meno che non risulti che il divieto sia stato disposto proprio in dipendenza delle difettose condizioni di stabilità della costruzione. Solo in tal caso, infatti, «può porsi il problema della idoneità del fatto del danneggiato, espostosi volontariamente al pericolo di cui era stato avvertito e che nel suo interesse avrebbe potuto evitare, ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta del proprietario dell'edificio e l'evento». A dirlo è la Corte d'appello di Palermo nella sentenza n. 2057/2021.

La vicenda
La controversia prende le mosse dal crollo di un edificio pericolante nei pressi del centro storico di Palermo, che aveva determinato il grave danneggiamento di una vettura posteggiata proprio in prossimità del palazzo. Il proprietario dell'automobile citava in giudizio il Comune e i proprietari della palazzina per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
In giudizio il Comune faceva però notare che la vettura era parcheggiata in una zona in cui la sosta era vietata, sicché la scelta dell'attore di ignorare e violare la segnaletica elideva necessariamente il nesso di causalità. Dello stesso avviso si mostrava il Tribunale, per il quale «il fatto colposo dell'attore, consistito nel posteggiare l'auto nelle vicinanze del fabbricato, nonostante il divieto di sosta collocato dal Comune, era stato tale da configurarsi come causa eziologicamente prevalente del danno subito».

La decisione
Il verdetto cambia però in appello, accogliendo i giudici del gravame un rilievo decisivo sottolineato dallo sfortunato proprietario della vettura danneggiata. Quest'ultimo rimarcava, infatti, che è vero che su tutta l'area antistante l'immobile oggetto del crollo il Comune aveva posto un divieto alla circolazione e alla sosta; tuttavia, tale divieto veniva posto dall'ente non a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica per la precarietà strutturale degli edifici dell'area, bensì a tutela di un soggetto sottoposto a misure di protezione che abitava proprio in quell'edificio. Pertanto, nessuna colpa poteva essere imputata per aver parcheggiato la vettura in divieto di sosta, in assenza di segnale di pericolo di crollo dell'edificio.
Ebbene, per il Collegio nella fattispecie «non esiste alcun comportamento colposo del danneggiato che potesse elidere il nesso causale e che potesse ritenersi da solo sufficiente a determinare l'evento, perché il danneggiato non aveva alcuna possibilità di prendere consapevolezza del pericolo di crollo, stante che il divieto di sosta era posto a tutela di specifico soggetto sottoposto a misura di protezione». La responsabilità del custode, ex articolo 2051 cod. civ., può essere esclusa, infatti, dal comportamento imprudente della vittima solo laddove la situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui possa essere preveduta con l'ordinaria diligenza. Nella fattispecie, la causa del danno, ovvero la rovina dell'edificio, non poteva di certo essere nota al danneggiato, «neppure usando l'ordinaria diligenza perché non c'era alcuna circostanza che potesse indurre il danneggiato a non fare affidamento sulla sicurezza dei luoghi».
Inoltre, conclude la Corte, di certo «l'esistenza di generici divieti di sosta non poteva far presumere l'esistenza di un pericolo di crollo, in assenza di specifiche ed apposite segnaletiche e di transennamento della zona di pericolo». Né, d'altra parte, «dalla vetustà dell'immobile, in assenza di specifiche segnaletiche di avvertenza, l'utente della strada poteva desumere un pericolo di crollo».

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