Sanità, in “Gazzetta” il Dl anti-violenze a tutela dei sanitari
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre scorso il decreto legge 1° ottobre 2024 n. 137 che modifica il codice penale e il codice di procedura penale. Il testo è in vigore da oggi 2 ottobre 2024
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre scorso il decreto-legge 1° ottobre 2024 n. 137 contenente “Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria”. Il testo è in vigore da oggi 2 ottobre 2024.
Il Dl è stato varato dal Consiglio dei Ministri del 27 settembre su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro della salute Orazio Schillaci e del Ministro della giustizia Carlo Nordio.
Introduce, modificando l’articolo 635 del codice penale, il reato di danneggiamento commesso all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia o nell’atto del compimento del reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali. Per chi commette tale reato, sono previste la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa fino a 10.000 euro, oltre all’arresto obbligatorio in flagranza.
Allo stesso modo, l’arresto in flagranza viene esteso, intervendendo sull’articolo 380, comma 2, del Cpp, a chi commette il reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.
Infine, si prevede, aggiungendo all’articolo 382-bis, il comma 1-bis, l’arresto in flagranza differita per:
1) i delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria e ad esse ausiliarie nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio;
2) i delitti commessi su cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario o presenti nelle suddette strutture.
Ai fini dell’arresto “in flagranza differita”, è necessario che sia attestata, in modo inequivocabile, la realizzazione della condotta criminosa e che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro le quarantotto ore dalla commissione del fatto.