Giustizia

Sanitari a contatto con i pazienti con obbligo di vaccinazione e scudo penale per chi i vaccini li effettua

Sono queste le ipotesi sulle quali sta lavorando il Governo. Per i medici “obiettori” possibile l’alternativa della destinazione ad altre mansioni

di Giovanni Negri

Obbligo di vaccinazione per tutti i sanitari a contatto con i pazienti, ma con possibilità di esonero. Copertura penale per chi i vaccini li effettua. È su queste ipotesi che sta lavorando il tavolo governativo che vede confrontarsi il ministero della Salute, quelli della Giustizia e del Lavoro, in stretto contatto con la Presidenza del Consiglio, il veicolo nel quale tradurre questi contenuti sarà un decreto legge da approvare nel corso della prossima settimana.

Di forte impatto le novità in arrivo quindi sul versante giuridico della copertura vaccinale, tema da tempo controverso e ora amplificato ovviamente dalla pandemia tuttora in corso. Il Governo ha però deciso di intervenire anche su questo fronte per restituire impatto a una campagna vaccinale ancora stentata. E lo farà prevedendo un vincolo di vaccinazione antiCovid per tutto il personale sanitario a contatto con i pazienti, non solo per i sanitari in rapporto con i malati Covid.

A questo obbligo l’alternativa per gli “obiettori” non potrà essere il licenziamento, dal Governo non si intende arrivare a misure così drastiche forse neppure pienamente sostenibili sul piano del diritto del lavoro, quanto piuttosto offrire la destinazione ad altre mansioni che non prevedano più il contatto diretto con i pazienti.

A sostenere comunque la cornice giuridica dell’intervento, si ricorda al ministero della Giustizia, c’è anche la Corte costituzionale con una serie di sentenze, l'ultima delle quali, nel 2018, scritta dalla stessa ministra Marta Cartabia, allora giudice alla Consulta. Allora, scrisse Cartabia, respingendo una questione di legittimità costituzionale posta dalla Regione Veneto, il legislatore può scegliere «le modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo».

Nell’area di discrezionalità che al legislatore deve essere riconosciuta, anche sulla base dell’orientamento della Corte costituzionale, deve essere fatta rientrare, è convinzione del ministero della Giustizia, anche la possibilità di istituire un obbligo non generalizzato, indirizzato cioè a categorie particolari di cittadini (come avvenne nel 20018, dove la vaccinazione riguardava gli scolari) o di lavoratori, come nel caso di chi svolge la professione sanitaria.

Nello stesso tempo e nello stesso decreto dovrebbe confluire anche uno “scudo” penale per coprire dalle forme di responsabilità meno pesanti per i sanitari direttamente impegnati nell’effettuazione delle vaccinazioni. Prende corpo quindi l’istituzione di una causa di non punibilità per le conseguenze delle vaccinazioni antiCovid, escludendo però i casi di colpa grave. La sollecitazione a un irrobustimento della tutela penale a favore di chi opera sulla prima linea delle vaccinazioni era stato un elemento di serenità sollecitato nei giorni scorsi da molti operatori sanitari e dalle associazioni di categoria.

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