Sanzionabile il lavoratore che si astiene dalla prestazione obbligatoria di sostituzione di un collega assente
Lavoro - Lavoro subordinato - Astensione collettiva dal lavoro - Obbligo di sostituire un collega assente – Sciopero - Esclusione - Sanzioni disciplinari - Legittimità - Sussiste.
In tema di astensione collettiva dal lavoro e con riferimento al caso in cui un accordo collettivo contenga una disposizione che obblighi il dipendente a sostituire oltre la sua prestazione contrattuale già determinata, in quota parte oraria un collega assente, remunerandolo con quota di retribuzione inferiore alla maggiorazione per lavoro straordinario, la relativa astensione collettiva da tale prestazione non attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero, ma costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali e pertanto non sono illegittime le sanzioni disciplinari irrogate dai datori ai dipendenti che hanno rifiutato la prestazione aggiuntiva loro richiesta, non potendosi considerare il comportamento datoriale come antisindacale.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 dicembre 2020 n. 27747
Rifiuto di eseguire parte della prestazione lavorativa - Esercizio illegittimo del diritto di sciopero - Legittimità delle conseguenti sanzioni disciplinari - Audizione orale del lavoratore - Obbligo di convocare il lavoratore nel luogo e durante l'orario di lavoro - Insussistenza.
Qualora un accordo collettivo contenga una disposizione che obblighi il dipendente a sostituire, oltre la sua prestazione contrattuale già determinata, in quota parte oraria, un collega assente, la relativa astensione collettiva da tale prestazione non attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero, ma costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali, sicché non sono illegittime le sanzioni disciplinari irrogate dal datore ai dipendenti che hanno rifiutato la prestazione aggiuntiva loro richiesta e il comportamento datoriale non è antisindacale. In materia di sanzioni disciplinari, deve escludersi che il lavoratore abbia diritto a essere ascoltato a discolpa nel luogo dove svolge le proprie mansioni, e nel corso dell'orario di lavoro, non costituendo violazione del diritto di difesa la convocazione del lavoratore al di fuori del posto e dell'orario di lavoro.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 gennaio 2016 1350
Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - In genere - Obbligo contrattuale di sostituzione di un collega assente - Astensione collettiva da tale prestazione - Sciopero - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Sanzioni disciplinari - Legittimità - Qualificazione della condotta datoriale come antisindacale - Esclusione.
Il rifiuto di alcuni portalettere di effettuare la consegna di una parte della corrispondenza, di competenza di un collega assegnatario di altra zona della medesima area territoriale, in violazione dell'obbligo previsto dall'accordo sindacale del 29 luglio 2004, non costituisce astensione dal lavoro straordinario, né astensione per un orario delimitato e predefinito, ma rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute, sicché può dare luogo a responsabilità contrattuale e disciplinare del dipendente senza che il comportamento datoriale, di irrogazione delle sanzioni, sia qualificabile come antisindacale.
•Corte di cassazione , sezione lavoro sentenza 6 novembre 2014 n. 23672
Sciopero - Astensione dal lavoro straordinario - Configurabilità - Astensione da uno dei compiti dovuti consistente nella consegna della corrispondenza nella zona del collega portalettere assente - Esercizio del diritto di sciopero - Esclusione - Inadempimento parziale della prestazione - Configurabilità - Sanzione disciplinare senza previa prescrizione della commissione di garanzia - Legittimità - Antisindacalità - Esclusione.
Mentre è ammissibile lo sciopero del lavoro straordinario, non è configurabile come sciopero, bensì come inadempimento parziale della prestazione, il c.d. sciopero delle mansioni con astensione da uno dei compiti dovuti, nella specie consistente nella consegna della corrispondenza nella zona del collega portalettere assente, sicché è legittima e non antisindacale la conseguente sanzione disciplinare, senza necessità della previa prescrizione della Commissione di garanzia non trattandosi di sciopero
•Corte di cassazione , sezione lavoro, sentenza 12 gennaio 2011 n. 548
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