Civile

Sanzioni per chi propone cause con malafede o colpa grave

Nella riforma in cantiere consolidato anche l’utilizzo di videoudienze e trattazione scritta

di Giovanni Negri

Rischia di costare caro proporre una causa manifestamente infondata oppure resistere alle evidentemente legittime richieste altrui. Dove la differenza sta nel dare concretezza giuridica ai due avverbi e dove la riforma del processo civile messa nero su bianco dal ministero della Giustizia nel suo superemendamento che la prossima settimana sarà trasmesso al Senato, sostanzia nelle categorie della malafede e della colpa grave le condotte dell’attore o del convenuto che possono essere sanzionate.

Le sanzioni

Si prevede infatti che il giudice potrà disporre, anche d’ufficio, a favore della controparte, il pagamento di una somma equitativamente determinata, non superiore al doppio delle spese liquidate e, a favore della cassa ammende, di una somma in misura non superiore a cinque volte il contributo unificato o, in caso di esenzione di quest’ultimo, non superiore nel massimo a 5 volte il contributo dovuto per le cause di valore indeterminabile.

Conciliazione potenziata

Uno strumento di deterrenza certo, che si accompagna a molti altri per provare a tagliare la durata dei giudizi in maniera consistente. Centrale in questa prospettiva il potenziamento della conciliazione che, oltre a essere estesa a nuove materie e incentivata con crediti d’imposta (che potranno riguardare oltre che le parti anche gli organismi di mediazione, in caso di mancato pagamento di quanto a loro dovuto), vede favorita la partecipazione al primo incontro, in tutte le occasioni in cui la mediazione è condizione di procedibilità. La condizione è considerata infatti superata in tutti i casi in cui le parti hanno partecipato al primo incontro, contando sul fatto che statistiche incoraggianti testimoniano di un buon successo della mediazione quando le parti si presentano.

Detto che le persone giuridiche dovranno partecipare attraverso rappresentanti a conoscenza dei fatti e con poteri che li legittimano a chiudere la controversia, si stabilisce anche l’esenzione da responsabilità contabile per il rappresentante della pubblica amministrazione che raggiunge un accordo senza che questo esorbiti dalle sue competenze. Nello stesso tempo l’amministratore di condominio è legittimato al raggiungimento di un accordo che poi sarà sottoposto al via libera dell’assemblea.

Il ricorso al digitale

L’utilizzo del digitale diventa poi un altro elemento chiave. L’emendamento introduce il divieto di prevedere sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell’atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo. Del resto l’emendamento interviene in maniera chiara per favorire il principio di sinteticità degli atti processuali , ammettendo, se non sono richieste forme particolari, la legittimità della forma «più idonea al raggiungimento dello scopo».

In una chiave di responsabilizzazione dei protagonisti del processo anche le misure che stabilizzano quanto sperimentato nella fase di emergenza pandemica. Il giudice, infatti, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, potrà disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza. Il giudice poi, ma le parti potranno sempre opporsi, potrà, ma in caso di richiesta congiunta la facoltà diventa un obbligo, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuarsi entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

Cautelare stabilizzato

Viene poi data stabilità, in una prospettiva di taglio del contenzioso, al provvedimento cautelare di sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, o dal condominio, prevedendo che esso non perda efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.

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