Civile

Sanzioni, giustizia tributaria e tributi minori, primo via libera dal Cdm ai Testi unici

Nei tre gradi di giudizio sono circa 300mila le cause pendenti. Il Governo ha varato, in via definitiva, il riordino del sistema nazionale della riscossione

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di Francesco Machina Grifeo

Il Consiglio dei Ministri di ieri, lunedì 22 luglio 2024, ha approvato ha approvato in esame preliminare tre testi unici volti alla semplificazione dei rapporti tra Fisco e contribuenti in particolare nella fase contenziosa. Il prima via libera è scattato per un Decreto legislativo relativo al Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2026. Approvato, sempre in esame preliminare, anche un Dlgs relativo al testo unico dei tributi erariali minori e un Dlgs Testo unico della giustizia tributaria. Sì definitivo invece per il Decreto legislativo relativo alle disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, tornato in Consiglio dei ministri risolte le criticità rilevate dal Mef.

Soddisfatto il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo: “Il Consiglio dei ministri ha approvato, in prima lettura, i primi tre importanti Testi Unici: sulle sanzioni penali e amministrative in materia tributaria; sui Tributi erariali minori; sulla giustizia tributaria. Si tratta di una svolta per il nostro sistema fiscale’’. “’La semplificazione normativa e l’ordine nel sistema impositivo – ha aggiunto - sono priorità strategiche per rendere l’Italia un Paese più attrattivo per gli investimenti e più competitivo a livello internazionale”.

Sanzioni tributarie, amministrative e penali - Il Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali, spiega una nota di Palazzo Chigi, persegue la finalità di coordinare le norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea. Il T.U. raccoglie: i principi generali e le disposizioni sanzionatorie contenuti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione; le leggi d’imposta in materia di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone Rai; le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Le disposizioni vigenti sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui sia stato necessario. In particolare, sono trasfuse le disposizioni relative alla disciplina sanzionatoria sostanziale di riferimento dei singoli tributi erariali; la disciplina relativa a profili diversi (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d’ambito, negli altri rispettivi testi unici attuativi della delega. Il testo tiene conto, altresì, delle modifiche recate dal decreto legislativo concernente la riforma del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale - in attuazione dell’articolo 20 della legge delega n. 111 del 2023 – approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024.

Tributi erariali minori - Il Decreto legislativo relativo al testo unico dei tributi erariali minori in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 persegue sempre la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza. In particolare, sono trasfuse le disposizioni relative alla disciplina sostanziale di riferimento dei singoli tributi nonché le previsioni in tema di adempimenti e versamenti. La disciplina relativa a profili diversi (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d’ambito, in altri testi unici attuativi della delega.

Il testo unico è composto di 100 articoli. Il Titolo I raccoglie la normativa concernente le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi. Il Titolo II reca la normativa in materia di imposta sugli intrattenimenti. Il III concerne l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l’imposta sugli aeromobili privati. Nel Titolo IV sono contenute le previsioni normative relative all’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE). Nel V sono contenute le previsioni normative relative all’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax). Il Titolo VI raccoglie la disciplina in materia di abbonamento alle radioaudizioni (c.d. canone RAI). Il VII contiene le previsioni normative relative all’imposta sui servizi digitali. Nel Titolo VIII è riportata la normativa concernente le tasse sulle concessioni governative. Il IX attiene alla disciplina dei tributi e diritti speciali. Il Titolo X contiene le disposizioni finali e l’elenco delle disposizioni da abrogare in quanto riprese nel testo unico.

Giustizia tributaria – Il Decreto legislativo relativo al testo unico della giustizia tributaria ha carattere compilativo ed è stato elaborato coerentemente all’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Si compone di due Parti riguardanti l’ordinamento della giurisdizione tributaria e le disposizioni sul processo tributario.La Parte I, Titolo I, ripropone il Titolo I del decreto legislativo n. 545 del 1992; con riguardo alla funzione giurisdizionale tributaria, è stato definito che la stessa è esercitata dai magistrati tributari assunti con concorso pubblico e dai giudici tributari iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. La Parte II è suddivisa in n. 3 Titoli. I Titoli I e II ripropongono i pari Titoli del decreto legislativo n. 546 del 1992. Il Titolo III contiene le disposizioni finali, ovvero quelle abrogate in quanto riprese nel corpus della proposta di testo unico. Infine, l’articolo 131 prevede che le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Riordino del sistema della riscossione – Il Decreto legislativo relativo alle disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione in secondo esame definitivo apporta una modifica in tema di riscossione mediante cartolarizzazione delle somme discaricate, necessaria a superare un rilievo di onerosità da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

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