Scatta il furto con strappo quando la violenza è rivolta verso la cosa e in via indiretta contro la persona
La condotta tipica del delitto di furto con strappo si realizza quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via indiretta verso la persona che la detiene, anche se, a causa della relazione fisica intercorrente tra cosa sottratta e possessore, può derivare una ripercussione indiretta e involontaria sulla vittima. Nel caso esaminato dalla Suprema corte con la sentenza 17953/2020, il reato, nella fattispecie tentato, è stato ravvisato nei confronti dell'imputata, la quale aveva tentato di impossessassi della collanina d'oro della persona offesa strappandogliela dal collo ma non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà.
Secondo la Corte, ai fini della configurabilità del furto con strappo, lo "strappo", pur connotato da un qualche grado di violenza è comunque un'azione esercitata sulla cosa e non sulla persona, con la conseguenza che per la sua configurazione si prescinde dalla violenza che ne è conseguita sulla persona che in ipotesi potrebbe anche mancare, mentre ove la violenza non si eserciti esclusivamente sulla cosa, ma si estenda anche, in via accessoria, al soggetto passivo, al fine di vincerne la resistenza a fargli subire lo spossessamento, si configura il ben diverso delitto di rapina (cfr. sezione II, 21 febbraio 2019, Melegari, secondo la quale ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene).
La ratio del più grave trattamento sanzionatorio del furto con strappo, rispetto al furto semplice, risiede così nella insidiosità della condotta tipica che si realizza attraverso un atto violento esercitato su di un oggetto, improvvisamente strappato di dosso o di mano alla vittima. Il furto con strappo, qualificato appunto dalla violenza per sottrarre la cosa «di mano o di dosso» alla persona, si distingue, invece, dal furto aggravato dalla violenza sulle cose, che si ravvisa tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione, non essendo neppure necessario che la violenza (da intendersi come alterazione dello stato delle cose mediante impiego di energia fisica) sia esercitata con danno alla cosa oggetto del comportamento rilevante ex articolo 624 del codice penale (cfr. su tale ipotesi aggravata, sezione V, 10 gennaio 2011, Raiola).
Cassazione - Sezione V penale - Sentenza 11 giugno 2020 n. 17953