Scatta la violenza sessuale contro la moglie che sopporta passivamente i rapporti imposti
L'assenza di certificazione medica non impedisce di accertare lo stupro in base alla prova del comportamento vessatorio dell'uomo
Nessun accoglimento dei motivi di ricorso del marito "dominatore", il quale contesti la condanna per violenza sessuale ai danni della moglie, perché questa non si è recata al pronto soccorso o da un medico, che potesse testimoniare la presenza di lesioni compatibili con lo stupro.In quanto le consuete condotte del marito, connotate da violenza fisica e morale contro il coniuge, possono rendere irrilevante l'assenza di certificazione medica in ordine alla specifica contestazione di violenze sessuali. Ben può restare inascoltato il dissenso della moglie da parte del marito prevaricatore. La Cassazione, con la sentenza n. 8501/2021, fa rilevare che il ragionamento con cui i giudici di merito sono giunti all'affermazione di colpevolezza non è illogico o privo di fondamento. Il punto che, secondo il ricorrente, costituirebbe una lacuna nell'accertamento del reato sta nel fatto che la prova della violenza sessuale è stata frutto delle testimonianze sulle confidenze ricevute dalla donna e anche nel fatto che quest'ultima aveva già rimesso la querela per le lesioni subite in altre occasioni. Al contrario, di quanto sostenuto nel ricorso, i giudici di Cassazione hanno valorizzato l'acclarato contesto di prevaricazione, soprattutto morale, subito dalla donna anche in presenza delle figlie o di altri testimoni. Dai racconti della donna emergeva il vero motivo dell'assenza di consenso ai rapporti sessuali coniugali: il risentimento per i numerosi tradimenti del marito. Un comportamento diffusamente fedifrago accertato anche in base alla confessione del marito e che rende credibile la volontà della moglie di non avere rapporti sessuali con lui. Ai quali, invece, soggiaceva perché inascoltata dal marito, e per questo rinunciando a minifestare una decisa contrapposizione anche per non richiamare l'attenzione delle figlie conviventi. In conclusione, la violenza sessuale sussiste per l'assenza di consenso al congiungimento carnale e tale assenza di consenso, non va escluso che sia stata manifestata al marito, solo perché la vittima non reagisce alla prevaricazione. La legge non esclude lo stupro solo perché la vittima lo subisce in modo passivo.