Penale

Sciopero avvocati: adesione non valida solo se tutti i reati si prescrivono nei 90 giorni

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di Patrizia Maciocchi

L'adesione del difensore allo sciopero non è valida solo se tutti i reati per i quali si procede si prescrivono nel termine dei 90 giorni previsto dal Codice di autoregolamentazione, e non solo uno o alcuni di essi. La Corte di cassazione, con la sentenza 18844, detta un principio di diritto da applicare nel caso in cui il difensore chieda il rinvio del processo per la sua adesione all'astensione proclamata dalla categoria quando uno solo dei reati contestati si prescrive entro i 90 giorni. La Suprema corte analizza l'articolo 4 sul codice di autoregolamentazione, anche alla luce delle linee guida diffuse dal primo presidente Canzio a luglio 2017. I giudici ricordano che l'astensione, in materia penale, non è consentita nei processi in cui la prescrizione matura durante lo “sciopero” o, per quelli pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni. Nel procedimento esaminato, nella dead line dei 90 giorni rientrava solo il primo termine di prescrizione del reato, perché il fatto era stato contestato in più momenti. Per alcuni di essi dunque la dichiarazione di astensione si sarebbe potuta accogliere, mentre la stessa cosa non poteva accadere per i reati con prescrizione ravvicinata. Ad avviso dei giudici si tratta di valutare se esista una margine di discrezionalità, che consenta di ritenere prevalente l'esigenza difensiva di garantire l'assistenza legale, sull'interesse dello Stato alla prosecuzione del giudizio, visto il prossimo maturare del termine di prescrizione. Il collegio privilegia l'esigenza difensiva e sceglie la via più aperta. La Suprema corte sottolinea che l'articolo 4 non può ritenersi tassativo, come emerge dalle linee guida in tema di “astensione dei difensori dalle udienze penali” diffuse dal primo presidente della Cassazione, per stabilire criteri uniformi da seguire riguardo a problemi organizzativi. Criteri nei quali si attribuisce al collegio un margine di discrezionalità nelle ipotesi non espressamente previste anche dalle linee guida “con speciale riguardo al bilanciamento, pure eccezionale, del diritto costituzionalmente protetto del difensore con altri diritti parimenti garantiti”. E il caso esaminato non è chiaramente regolamentato dal Codice di autoregolamentazione, che parla genericamente di processi con reati la cui prescrizione maturi entro 90 giorni dal periodo di astensione. La Suprema corte fa la scelta più “permissiva” secondo la quale l'astensione non è valida solo se tutti i reati si prescrivono nei 90 giorni. Una via che assicura al difensore la possibilità di esercitare una facoltà garantita dalla Costituzione, ed è priva di conseguenze per il processo, perché l'accoglimento della richiesta del legale sterilizza il corso di prescrizione per tutti reati oggetto del giudizio.

Corte di cassazione – Sezione III – Sentenza 6 maggio 2019 n.18844

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