Scissione transfrontaliera, nuova procedura al debutto
Si applicherà dal 3 luglio se i partecipanti non hanno ancora pubblicato i progetti
Con il prossimo 3 luglio farà per la prima volta il suo esordio, nel nostro ordinamento, la disciplina della scissione transfrontaliera, recata dal decreto legislativo 19/2023; più precisamente, questa nuova regolamentazione si dovrà applicare alle operazioni per le quali – alla data del 3 luglio 2023 – nessuna delle società partecipanti all’operazione abbia già “pubblicato” il progetto comune di scissione transfrontaliera.
Il nuovo procedimento
Osservandolo in estrema sintesi, il nuovo procedimento è così articolato:
O vi è una fase preparatoria della decisione dei soci inerente all’approvazione del progetto comune di scissione transfrontaliera, finalizzata alla predisposizione dei documenti occorrenti per la consapevole adozione di detta decisione (nonché per l’informazione dei creditori e dei lavoratori);
O si procede poi alla decisione dei soci avente a oggetto l’approvazione del progetto comune, dopo la quale è previsto che una competente autorità operante in ciascuno dei Paesi le cui leggi disciplinano le società partecipanti all’operazione (in Italia è il notaio) emetta una certificazione (il cosiddetto “certificato preliminare”) attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della scissione, affinché vi sia la certezza che, in ogni ordinamento, sia stato effettuato tutto ciò che la legge richiede per portare a compimento l’operazione;
O in ultimo, vi è la stipula dell’atto pubblico di scissione cui fa seguito, ad opera della competente autorità operante nel Paese “di destinazione” (e, cioè, in quello la cui legge disciplina la società beneficiaria, per il principio che il controllo finale compete al Paese ove è posta in essere l’operazione “in entrata”) l’emanazione dell’attestato di eseguito controllo di legalità (il cosiddetto “certificato definitivo”), finalizzato a dare efficacia all’operazione.
In sostanza, il certificato preliminare serve a legittimare l’operazione nei vari ordinamenti cui appartengono le società che vi partecipano mentre il certificato definitivo serve a far “atterrare” l’apporto di patrimonio da parte della società scissa nell’ordinamento nel quale opera la società beneficiaria.
Le tutele
In tutte le predette fasi, la legge presta particolare attenzione (concedendo opportune tutele) a tutti i soggetti che l’operazione di scissione coinvolge, vale a dire:
O i soci, affinché l’operazione non provochi una diluizione della loro quota di partecipazione al capitale sociale delle società coinvolte nell’operazione e non comporti l’assunzione della qualità di socio - per chi non lo desideri - di una società soggetta alla legge di un altro ordinamento;
O i creditori, affinché non si abbia un pregiudizio dei loro crediti;
O i lavoratori, affinché non si abbiano conseguenze negative sulla loro situazione e l’operazione non li privi dei loro eventuali diritti di governance;
O lo Stato e le amministrazioni pubbliche, affinché non siano pregiudicati i loro crediti e non si realizzi, mediante la scissione, una indebita delocalizzazione di un’attività che abbia beneficiato, nello Stato “di partenza”, di misure di sostegno.
Il decreto legislativo 19/2023, introducendo la scissione transfrontaliera nel nostro ordinamento, consegue all’intento della direttiva Ue 2019/2121 di incentivare la libertà di stabilimento (ai sensi degli articoli 49 e 54 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea) al fine di fornire alle imprese nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività, senza tuttavia rinunciare a garantire alti livelli di protezione per i portatori di interessi nei confronti della società partecipante all’operazione transfrontaliera, come i lavoratori, i creditori e i soci di minoranza.