Civile

Se l'anticipo è a titolo di caparra confirmatoria la sua restituzione per inadempimento non esclude il recesso

La parte adempiente che riceve indietro l'acconto non perde il diritto al doppio di quanto versato a meno di rinuncia esplicita

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di Paola Rossi

La restituzione della caparra al promissario acquirente da parte del promissario venditore, che si renda inadempiente rispetto alla conclusione del contratto finale, non estingue il rapporto di caparra e lascia, quindi, intatto l'esercizio del diritto di recesso della parte adempiente con la conseguente pretesa di ottenere il doppio di quanto versato alla stipula del preliminare.

La Corte di cassazione afferma così, con la sentenza n. 19801/2021, il principio di diritto secondo cui la restituzione di quanto versato a titolo di acconto del prezzo e caparra (caparra confirmatoria in base al contratto) da parte del venditore che risolve il contratto con il proprio inadempimento non è altro che conseguenza della risoluzione stessa del contratto e la sua restituzione è solo la conseguenza del venir meno del titolo dell'iniziale corresponsione.

In tema di caparra confirmatoria, l'articolo 1385 del Codice civile, consente alla parte adempiente che ha diritto alla restituzione della caparra di recedere dal contratto quantificando il danno nel doppio di quella versata. Come detto, se accetta la restituzione dell'assegno, che aveva dato a titolo di caparra confirmatoria, non perde il diritto al recesso e a ottenere - come risarcimento del danno - il doppio di quanto versato, a meno di esplicita manifestazione di volontà in tal senso.

Secondo la Cassazione il giudice di merito ha de plano fatto derivare dalla restituzione della caparra la fine del rapporto di caparra escludendo perciò la legittimità del successivo esercizio del diritto di recesso. I giudici non hanno tenuto conto che andavano invece indagate le ragioni dell'inadempimento e andava provata la rinuncia, anche in base a fatti concludenti, al diritto di recesso da cui derivava la forfettaria quantificazione del danno subito, pari a una cifra uguale a quella già restituita (il doppio della caparra).

La mera accettazione dell'assegno - con cui viene versata la caparra confirmatoria - non costituisce tale manifestazione di rinuncia del creditore a tale rimedio risarcitorio. Spiega, inoltre, la Cassazione che il diritto di recedere e richiedere il ristoro dei danni prequantificati dalla caparra confirmatoria non viene meno neanche se la parte danneggiata agisce per la risoluzione del contratto e fa domanda di risarcimento, almeno fino alla pronuncia della sentenza.

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