Penale

Se la società non ha disponibilità scatta il sequestro per equivalente alle persone fisiche

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di Andrea Magagnoli

Sequestro per equivalente nei confronti dei beni delle persone fisiche solo dopo la verifica della mancanza di disponibilità da parte della persona giuridica . Lo afferma la corte di cassazione con la sentenza n.46745 / 2019 depositata il 18 novembre 2019.
Il caso do specie trae origine dal decreto di sequestro emesso dal Gip nei confronti degli imputati di violazioni tributarie ad esserne oggetto erano cospicue somme di denaro di proprietà degli stessi. Il provvedimento si era reso necessario dato che questi ultimi avvalendosi dell'ausilio di una persona giuridica avevano realizzato numerose violazioni tributarie.
Il provvedimento di sequestro per equivalente emesso dal Gip finalizzato alla successiva confisca , tuttavia veniva fatto oggetto di impugnazione alla quale conseguiva la revoca da parte del tribunale del riesame. I giudici del riesame ritenevano il decreto emesso dal Gip fosse del tutto illegittimo dato esso aveva direttamente ad oggetto beni delle persone fisiche senza essere preceduto da una verifica dell' eventuale disponibilità di beni da parte della persona giuridica che lo avrebbe potuto renderne superflua l'esecuzione.
Il procuratore generale ricorreva allora per cassazione, deducendo in apposito motivo l'evidente illegittimità del provvedimento del tribunale del riesame, infatti ad avviso del pubblico ministero ricorrente il decreto del Gip era ad ogni modo valido in quanto basato su di un corretto presupposto, ed in particolare sulla constatazione che le persone fisiche che si erano viste privare dei propri beni avevano commesso i reati a proprio favore traendone utili e vantaggio. Il sequestro dei loro beni pertanto era del tutto legittimo rendendosi lo stesso necessario sulla base della situazione di fatto complessiva.
Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso da parte dei giudici ella corte di cassazione con la sentenza qui in commento .

La confisca diretta e per equivalente - La questione piuttosto complessa riguarda il rapporto tra la confisca diretta e quella per equivalente alle quali il sequestro cautelare finalizzato. In altri termini, in quali casi si potrà dare corso al sequestro dei beni delle persone fisiche che avevano realizzato gli illeciti.
Le soluzioni sono di due diversi tipi potendosi agire nei confronti dei predetti beni in via diretta o solo successivamente all'accertamento della mancanza di beni da parte della persona giuridica. I giudici della corte suprema di cassazione ritengono la decisione dei giudici del riesame del tutto legittima sulla base della precedente giurisprudenza presente e diffusa nel supremo collegio .
Infatti, osservano i giudici del supremo collegio in una loro precedente sentenza addirittura a sezioni unite come nel caso in cui si voglia dare corso ad un sequestro per equivalente finalizzato alla confisca nella medesima forma debba essere seguita una ben precisa carenza procedimentale. Osservano i giudici della corte suprema di cassazione come per potere essere ritenuto legittimo il decreto di sequestro nei confronti dei beni della persona fisica debba essere preceduto da una verifica circa le eventuali disponibilità della persona giuridica.
Nel solo caso infatti in cui venga accertato la mancanza di beni nella disponibilità della persona giuridica idonei a soddisfare le ragioni dell' erario si possa dare corso al sequestro dei beni delle persone fisiche autrici materiali del reato.
L' operato del Gip pertanto era stato illegittimo dato che l' emissione del decreto di sequestro non era sta preceduta da una verifica circa le eventuali disponibilità della persona giuridica .

Corte di Cassazione – Sezione II – Sentenza 18 novembre 2019 n. 46745

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