Separazione consensuale: il mantenimento decorre dal deposito del ricorso e non dall'omologa
Si tratta di non far perdere tempo ai coniugi che in modo consensuale hanno già espresso le modalità di separazione
In caso di separazione consensuale l'assegno di mantenimento va corrisposto dal momento in cui si deposita il ricorso e non, invece, successivamente in presenza di omologa. Naturalmente perché ciò accada non deve essere presente alcuna clausola che differisca l'assegnazione del mantenimento. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 41232/21.
Niente lungaggini. La Corte sottolinea la necessità di escludere qualsiasi pregiudizio del diritto (a percepire l'assegno di mantenimento) a seconda del tipo di separazione sia essa consensuale o giudiziale. La prima, pur essendo completamente differente dalla seconda , tuttavia, ha sempre una procedura da rispettare "è pur sempre indispensabile per i coniugi che abbiano formato il relativo ricorso congiunto, agire in giudizio o comunque attivare un procedimento per conseguire quanto stabilito negli accordi. In altri termini si è in presenza pur sempre di un procedimento peculiare, ma indispensabile per fare valere un diritto che trova la sua fonte nell'accordo tra i coniugi separandi, destinato a essere riconosciuto dall'ordinamento quale fonte regolatrice dei rapporti in pendenza della separazione, sia pure appunto a condizione della sua successiva omologa (ndr. si tratta di separazione consensuale e non giudiziale quindi l'omologa viene a essere atto formale e non sostanziale per il riconoscimento del mantenimento)". Il tempo necessario affinché il procedimento si concluda non può andare a discapito di chi lo ha dovuto attivare, da ciò derivando che l'assetto di interessi che ne è oggetto operi una volta emanato l'atto conclusivo del procedimento, fin dal momento in cui questo stesso ha avuto inizio (naturalmente a condizione che sul punto non sia indicato diversamente).
Il principio di diritto. La Cassazione così ha espresso il principio di diritto secondo cui "l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto sia pure che l'omologa intervenga e non disponga diversamente, fina dal deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell'omologa".