Separazioni, accesso libero dei coniugi ai dati del Fisco per verificare i redditi
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato risolve i contrasti giurisprudenziali
Sì all’accesso senza vincoli all’anagrafe tributaria nei giudizi di separazione, per verificare i redditi dei coniugi e stabilire l’assegno di mantenimento. Lo ha chiarito l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, con tre sentenze (n. 19, 20 e 21) pubblicate il 25 settembre scorso, ha sciolto i contrasti giurisprudenziali che esistevano sul tema.
I nodi da sciogliere
In particolare, all’Adunanza plenaria sono state poste le questioni seguenti:
a) se i documenti reddituali (dichiarazioni dei redditi e certificazioni reddituali), patrimoniali (contratti di locazione immobiliare a terzi) e finanziari (gli atti, i dati e le informazioni contenuti nell’archivio dell’anagrafe tributaria e le comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari) siano qualificabili quali documenti e atti accessibili in base alle norme sull’accesso ai documenti amministrativi (articolo 22 e seguenti, legge 241/1990);
b) in caso positivo, quali siano i rapporti tra la disciplina generale riguardante l’accesso agli atti amministrativi e le norme processuali civilistiche previste per l’acquisizione dei documenti amministrativi al processo (ordine di esibizione, richiesta di informazioni alla Pa e ricerca telematica nei procedimenti di famiglia come prevista dagli articoli 492-bis del Codice di rito civile e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del medesimo Codice);
c) in particolare, se il diritto di accesso ai documenti amministrativi sia esercitabile indipendentemente dalle forme di acquisizione probatoria previste per il processo civile o concorrendo con le stesse;
d) all’opposto, se la previsione da parte dell’ordinamento di determinati metodi di acquisizione in funzione probatoria dei documenti detenuti dalla Pa escluda o precluda l’azionabilità del rimedio dell’accesso ai medesimi, secondo la disciplina generale della legge 241/90;
e) infine, se viene riconosciuta l’accessibilità degli atti detenuti dall’agenzia delle Entrate, in quale modalità va consentito l’accesso: la sola visione o l’estrazione di copia o l’acquisizione in via telematica.
La disamina
L’Adunanza plenaria ha quindi affrontato l’intero panorama delle questioni relative al diritto di accesso alle banche dati del fisco, da parte di un coniuge nei confronti dell’altro, nel caso in cui si prospetti una controversia di natura familiare. Tema centrale di queste controversie è infatti l’opera di ricostruzione del patrimonio e del reddito dei coniugi: quanto più è esatta, tanto più sarà equa la misura degli assegni disposti dall’autorità giudiziaria, in favore delle parti più deboli, nei processi della crisi di famiglia.
La decisione
L’Adunanza plenaria ha deciso per il sostanziale accoglimento del diritto della parte all’accesso pieno agli atti e a tutti i documenti detenuti dall’agenzia delle Entrate. In particolare:
1) le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell’amministrazione finanziaria contenenti dati reddituali, patrimoniali e finanziari e inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo previsto e autorizzato in base agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990;
2) l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalle forme di acquisizione probatoria previste dal Codice di procedura civile: dagli articoli 155-sexies disposizioni attuative e 492 del Codice e, più in generale, dalla previsione dell’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia;
3) l’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari presenti nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante l’estrazione di copia, seguendo le modalità telematiche in materia di amministrazione digitale.
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