Famiglia

Separazioni, assegno ridotto per i figli se il padre paga già metà del mutuo

La decisione sull’ammontare del contributo deve considerare tutti gli elementi

di Selene Pascasi

Assegno di mantenimento per i figli ridotto a carico del padre che paga già metà del mutuo contratto dalla moglie. Lo puntualizza la Corte di cassazione con ordinanza 28237 del 28 settembre 2022.

A sollecitare la pronuncia è il ricorso di una madre separata contro la decisione dei giudici di appello di diminuire il contributo per il mantenimento dei figli minorenni accollato all’ex, considerati diversi elementi: una valutazione comparativa dei redditi dei coniugi, il farsi carico da parte dell’uomo della metà del mutuo contratto dalla donna e la percezione di un importo mensile dai propri genitori. Soluzione che, contesta la signora formulando ricorso, non era affatto corretta. Intanto, marca, non erano stati considerati fattori rilevanti, quali il tenore di vita durante il matrimonio, i periodi di permanenza dei figli, ormai adolescenti, con ogni genitore – ma di fatto collocati pressoché in via esclusiva da lei, gravata di più laboriosi compiti domestici – l’amplificarsi delle esigenze dei ragazzi connesse alla crescita e la consistenza economico patrimoniale di ambedue le parti.

I rilievi della madre, però, non convincono la Cassazione che boccia integralmente il ricorso. La Corte d’appello, spiega, aveva svolto un’ampia disamina della vicenda riscontrando, all’esito di una valutazione comparata delle capacità economiche e reddituali dei genitori, che il padre non poteva superare, per questioni di proporzionalità tra l’esborso e le sue condizioni economiche, la soglia mensile fissata in sentenza e che, anzi, la somma andava ritoccata lievemente al ribasso. L’uomo, difatti, doveva affrontare spese notevoli e si era impegnato a pagare metà del mutuo stipulato dalla consorte. Insomma, ad avviso del collegio d’appello, anche messi sul piatto della bilancia gli aumentati bisogni dei ragazzi e i reali tempi di permanenza presso ogni genitore, la somma imposta al padre era comunque quella massima sostenibile. Il primo motivo, dunque, era infondato.

La Cassazione, inoltre, respinge le ulteriori doglianze. L’una, in sintesi, mirava a obbligare il coniuge al più alto importo versato fino ad allora. Ma, per i giudici, si trattava di un versamento spontaneo mosso da un intento conciliativo, per cui non poteva ritenersi vincolante per il futuro. Con l’altra, invece, si puntava il dito sulla mancanza di prove circa il pagamento da parte dell’uomo degli oneri e delle utenze per il proprio alloggio. Lamentela non ammissibile, avendo la Corte d’appello considerato l’incidenza di quei costi soltanto per poter sottolineare che entrambe le parti, a ben vedere, sopportavano spese similari, senza voler prospettare alcuna valenza di natura probatoria, né esclusiva, né prevalente.

Queste, le ragioni per le quali la Cassazione, respinto su tutta la linea il ricorso avanzato dalla madre, conferma la sentenza impugnata e la condanna, perché parte soccombente, a sostenere le spese legali.

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