Separazioni, casa familiare assegnata alla madre e alle figlie anche se l’hanno lasciata tre anni prima
L’assegnazione della casa coniugale - o della casa familiare nel caso di coppie non sposate - deve seguire il principio della “miglior tutela” dei figli minori. Proprio applicando questo principio, il tribunale di Rovereto, con la sentenza 180/2019 del 9 luglio (presidente e relatore Dieni), ha assegnato la casa familiare alla moglie collocataria delle tre figlie minori, benché questa l’avesse lasciata volontariamente e, con le figlie, avesse vissuto altrove per tre anni.
Per il tribunale, visto che la legge prevede di «attribuire il godimento della casa familiare tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli», l’assegnazione è questione cui si deve provvedere d’ufficio e quindi, anche in assenza di una specifica istanza.
Inoltre, vista l’età delle figlie e il fatto che avessero continuato a godere della casa familiare anche durante l’ultimo triennio, nei periodi di frequenza con il padre che era rimasto ad abitare lì, per i giudici le minori non hanno perso, rispetto a quel “loro luogo” di prima residenza, quel legame di “habitat domestico” alla cui tutela è chiamato il provvedimento di assegnazione della dimora familiare.
Per il tribunale proprio l’abitualità della dimora proseguita in questo modo nel tempo, nonostante il triennio trascorso nel domicilio provvisorio individuato dalla madre, aveva fatto sì che le figlie mantenessero quel legame affettivo con gli spazi e le cose della dimora di famiglia, che deve loro esser conservato.
Peraltro la soluzione abitativa provvisoria offriva alle minori uno spazio e un contesto di vita sicuramente più disagevole di quella che era stata la loro casa in precedenza. Anche sotto tale aspetto, il Tribunale ha deliberato che deve essere evitata la “modifica in peius” delle condizioni di vita dei figli. Dunque, con la conferma dell’affidamento condiviso e il mantenimento della collocazione delle figlie minori presso la madre, già a suo tempo disposta con il provvedimento presidenziale, viene disposta l’assegnazione della villa, che costituisce la casa coniugale, alla madre quale genitore collocatario prevalente, con l’obbligo in capo all’altro genitore di allontanarsene e di provvedere a versare l’assegno perequativo in favore delle figlie, posta la ricorrenza dei presupposti di legge per la maggiore capienza del reddito da lavoro del padre.
Tribunale di Rovereto, sentenza 180 del 9 luglio 2019