Sequestro preventivo del conto bancario: la delega ad operare non è presunzione assoluta di disponibilità effettiva del denaro
Nota a sentenza Cass. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30619/22
Con la sentenza 30619/22 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato.
In particolare, la sentenza in commento dirime alcuni dubbi interpretativi sorti nella giurisprudenza di legittimità inerenti al sequestro del conto bancario sul quale l'indagato ha una delega ad operare.
Questa, in sintesi, la vicenda processuale:
Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Vicenza, su richiesta del Pubblico Ministero, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei conti corrente dell'indagato per la fattispecie ex art. 10-quater d.lgs. 74/2000 .
Tra le somme sequestrate, il provvedimento ablatorio comprendeva anche quelle depositate sul conto corrente della madre, estranea a qualsiasi contestazione.
Il sequestro in parola era motivato dalla circostanza che l'indagato aveva una delega ad operare su quel conto e dunque, a parere del Gip, il denaro ivi depositato sarebbe stato per ciò nelle sue disponibilità.
L'odierna ricorrente avanzava dunque richiesta di revoca del sequestro e restituzione del conto e, successivamente al rigetto dell'istanza, proponeva appello al Tribunale del riesame di Vicenza che, a sua volta, non riteneva fondata la doglianza.
A parere dei Giudici, infatti, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente ad un soggetto terzo, se non sono previste limitazioni ai poteri del delegato, sarebbe idonea a dimostrare l'effettiva disponibilità del denaro depositato in favore di questo il quale, in ogni momento, può effettuare prelievi e movimentare le somme.
La ricorrente, con il tramite del proprio difensore, proponeva ricorso per Cassazione lamentando l'erronea applicazione dell'art. 10 quater d.lgs. 74/2000.A parere del difensore, il principio sul quale si basava la motivazione del provvedimento, ovvero una sorta di presunzione assoluta di disponibilità delle somme fondata esclusivamente sulla delega ad operare, violerebbe i principi – costituzionalmente garantiti – del diritto al risparmio ed in generale di condurre una vita dignitosa.
La terza sezione della Cassazione, investita della questione, nel ritenere fondato il ricorso espone alcune importanti considerazioni sul tema in parola.
I Giudici, nell'argomentare le ragioni dell'accoglimento, non si discostano dalla giurisprudenza maggioritaria secondo la quale "la titolarità di una delega ad operare incondizionatamente su un conto bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di disponibilità richiesta dall'art. 12 bis d.lgs. 74/2000 ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente" .
Il suddetto principio non può però trasformarsi in una preclusione totale a fornire la prova che tale disponibilità non sussista e che – di conseguenza- il sequestro non possa essere disposto.
A parere della Suprema Corte, infatti, in casi similari è necessario procedere ad una verifica in concreto, basata sugli elementi di fatto allegati dalla persona interessata, che possa fondare il giudizio di ragionevole probabilità circa la effettiva disponibilità del denaro in capo al delegato.
Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari dava atto dell'esistenza di una delega illimitata ad operare in capo al figlio (indagato) ma non forniva alcuna motivazione sulla asserita disponibilità del denaro in capo a quest'ultimo. In particolare, il Tribunale non aveva compiuto alcuna verifica su eventuali operazioni poste in essere nel perseguimento di interessi del tutto estranei alle ragioni di vita o alle necessità della madre o a favore della società del figlio, coinvolta nel reato tributario.
Alla luce di questo deficit motivazionale, la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando ad un nuovo Giudice che dovrà effettuare le proprie valutazioni nel rispetto del principio per cui "occorre tenere presente le modalità del fatto e che è possibile che il terzo estraneo fornisca la prova contraria".
In altre parole, non possono essere tollerate presunzioni assolute ed insuperabili e costituisce onere del Giudice del merito vagliare ogni (ragionevole) elemento introdotto dal terzo interessato.
La sentenza in commento è di particolare interesse e rilevanza in quanto viene riportata entro limiti di ragionevolezza la pratica molto diffusa di porre sotto sequestro i conti correnti sui quali l'imputato abbia una delega ad operare, anche quando essi appartengono agli anziani genitori del tutto estranei ai fatti contestati.
La circostanza che un figlio abbia una delega ad operare sul conto dell'anziano genitore e che, col tramite di essa, gestisca o lo aiuti a gestire i propri averi è, a parere della Suprema Corte, prassi frequente, ispirata tra l'altro ad un principio di solidarietà famigliare riconosciuto e tutelato dall'ordinamento, "senza che ciò imponga il possesso delle somme di denaro".
*a cura dell'avvocato Francesco Giuseppe Vivone