Penale

Sequestro preventivo, la delega a operare sui conti della società non attribuisce all'amministratore la disponibilità delle somme

Nel caso di specie la delega è considerata espressione di funzioni amministrative per conto terzi

immagine non disponibile

di Paolo Comuzzi

Appare interessante la decisione 39772/2022 della Corte di Cassazione che precisa alcuni punti importanti nel caso cui sussista una delega illimitata al rappresentante legale ad operare sui conti correnti di una società.

La Cassazione afferma che in questa fattispecie specifica è necessario approfondire - per ordinare un sequestro di tali conti – con grande accortezza il rapporto gestorio che fonda tale delega e i conseguenti poteri e limiti di spesa.

Questo significa fare una indagine di fatto che è finalizzata a comprendere se esiste davvero una disponibilità della suddetta somma da parte della persona fisica indagata del reato tributario (reato che nel caso di specie consiste nell'omesso versamento IVA, ai sensi dell'art. 10-ter del DLgs. 74/2000).

Andando in maggiori dettagli possiamo vedere che "…il Tribunale di Potenza ha respinto l'appello cautelare proposto da A.I., nonché dalla S.r.l . . G.I.e dalla S.r.l. P.C. nei confronti dell'ordinanza del 17 agosto 2020 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata respinta l'istanza di revoca del sequestro preventivo dei conti correnti bancari di cui tali soggetti sono titolari, disposto in relazione a due contestazioni del reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000 (capi 1 e 2 contestati ad A.I. quale amministratore della I.G. S.r.l.), fino alla concorrenza della somma di euro 645.855,00, sia in via diretta sia per equivalente, eseguito sui conti correnti della I. S.r.l., di G.M., della G.I.S.r.l., della J. S.r.l., della P.C. S.r.l., della T. S.r.l. e di F. A. …".

In particolare, per quanto concerne la società G.I.S.r.L., "… è stata poi ribadita la disponibilità da parte dell'indagato delle somme a credito sul conto della G.I.S.r.l., in considerazione non solo della delega a operare su tale conto, ma anche della circostanza che l'indagato I. è titolare di tutte le quote di tale società …".

Contro tale ordinanza (parte riferita a G.I.) parte il ricorso per Cassazione che trova fondamento argomentando che nella decisione vi sarebbe una "… mancata considerazione dell'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità (si richiamano le sentenze G.e quella n. 15047 del 2021 delle Sezioni Unite), secondo cui il sequestro preventivo funzionale alle confisca per equivalente non può essere disposto nei confronti dell'ente nel cui interesse sia stato commesso il reato se non nel caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale l'imputato abbia agito come effettivo titolare dei beni, sottolineando, inoltre, che l'ente che aveva beneficiato delle condotte contestate era la I.G. S.r.l., di cui lo I. era amministratore, e non la ricorrente, estranea al reato …".

A questo argomento generale il ricorrente aggiungeva anche la considerazione portato nel seguito ovvero che "…l'affermazione del Tribunale secondo cui la delega ad operare sul conto corrente bancario avrebbe attribuito allo I. la disponibilità delle somme a credito su tale conto, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la disponibilità del bene ai fini della sua sottoponibilità a sequestro andrebbe intesa come relazione di fatto con il bene connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà, in forza dei quali l'indagato o imputato può determinare autonomamente la destinazione, l'impiego e il godimento del bene (si richiamano le sentenze nn. 15047 del 2021 e 20262 del 2022), mentre la delega a operare sarebbe esclusivamente espressione di funzioni amministrative per conto di terzi e non attribuisce al delegato la disponibilità delle somme a credito sul conto, con la conseguente insussistenza dei presupposti per poter disporre il sequestro …".

In buona sostanza la delega (come rappresentante legale della società) non consentirebbe di avere una disponibilità della somma presente sul conto nel senso voluto dalla norma.

Proprio sul punto della disponibilità, come messo in evidenza in precedenza, il ricorso viene giudicato fondato dai giudici della Corte di Cassazione.

Sul tema, dice la Cassazione, vi sarebbe una interpretazione errata del concetto di disponibilità perché a tutto concedere siamo di fronte ad una fattispecie che "…, tratta esclusivamente dal conferimento all'indagato I. di una delega illimitata ad operare su tali conti e dalla titolarità di tutte le quote della S.r.l. G.I., che di tali conti è titolare, omettendo di considerare il rapporto gestorio nel quale tale delega si inserisce …".

Esaminare la delega a gestire appare essenziale considerato che proprio "… a proposito del rilievo da attribuire alla delega a operare su un conto corrente bancario la giurisprudenza di legittimità ha affermato, proprio in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, che la delega a operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni e priva della indicazione della sua funzione, è sufficiente, in assenza di allegazioni di segno contrario, a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate (v. Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, Rv. 279821; nel medesimo senso già Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep. 2020, C., Rv. 279377) …".

La Cassazione è esplicita nel dire che la "… la disponibilità consiste, infatti, nel potere di disporre senza incontrare limiti e senza dover sottostare ad autorizzazioni, sulla base di una relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, ossia con una signoria di fatto sulla res non riconducibile alle categorie del diritto privato (così, da ultimo, Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, T., Rv. 277021, nella quale è stata anche richiamata l'affermazione, secondo cui il richiamo più appropriato, tra gli istituti di diritto civile, sembra essere quello riferito al possesso nelle definizioni che ne dà l'articolo 1140 cod. civ., che è presente nella motivazione di Sez. 3, n. 14605 del 24/03/2015, Z., Rv. 263118, che richiamava Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, C., Rv. 252378; nel medesimo senso già Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, D.M., Rv. 231390) …".

Tuttavia nel caso di specie si deve ammettere che la situazione non può equipararsi a quella descritta ed infatti la Cassazione stabilisce che "…Diversa è, però, certamente la situazione, quale quella in esame, nella quale la delega si inserisca in un rapporto gestorio e in questo trovi causa, essendo connaturata ai poteri di gestione, e dunque anche di spesa, attribuiti all'amministratore di una società di capitali, la disponibilità delle somme di cui l'ente sia titolare, al fine di poterne disporre in nome e per conto dell'ente medesimo, salvi gli obblighi di rendiconto che derivano dal rapporto di mandato intercorrente tra l'amministratore e l'ente. Tale rapporto, in assenza di elementi di segno contrario, qualifica la delega, rendendola espressione di funzioni amministrative per conto terzi (come affermato, per escluderne la rilevanza, nella sentenza di questa stessa Sez. 3, n. 15047 del 10/02/2021, A. S.r.l., non massimata, e, in precedenza, da Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, T., Rv. 277021, citata) ed esclude, pertanto, che il delegato possa ritenersi avere la disponibilità, nel senso anzidetto, delle somme a credito sul conto della persona giuridica nel nome e per conto della quale è delegato a operare nell'ambito del rapporto gestorio che a questa lo lega …".

Una decisione che provoca qualche dibattito (si pensi al caso che il soggetto ricorrente era anche socio) ma che, nella sostanza e dopo aver preso atto degli elementi fattuali come descritti, appare sostanzialmente corretta.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©