Penale

Sequestro delle somme sul conto corrente non oltre il triplo della pensione sociale

Il calcolo vale una sola volta per gli accrediti retributivi e pensionistici già percepiti e confusi nel patrimonio

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di Paola Rossi

I limiti all'impignorabilità dei crediti di lavoro o pensionistici, stabiliti in materia civile, si applicano anche al sequestro preventivo di somme, finalizzato alla confisca per equivalente, nel processo penale. E in entrambi i campi vale la distinzione tra accrediti già ricevuti e quelli coincidenti con l'applicazione della misura o successivi.

Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10772/2021, ha respinto il ricorso della ricorrente imputata di omessa dichiarazione fiscale.
La contribuente inadempiente contestava in Cassazione di aver subito un iniquo sequestro sulle somme già presenti nel proprio conto bancario perché, nonostante l'avvenuto rispetto del limite "impignorabile" pari al triplo della pensione sociale, il calcolo era stato operato sull'intero ammontare e non sui singoli accrediti. In concreto la ricorrente sosteneva l'erronea interpretazione da parte del tribunale dell'articolo 545 del Codice di procedura civile.

La Cassazione spiega, invece, che il sequestro su stipendi e pensioni già confluiti sul conto corrente e già confusi nel patrimonio del debitore si calcola, una sola volta, con il limite del triplo della pensione sociale. Proprio in applicazione del comma 8 dell'articolo 545 Cpc, che riguarda emolumenti non futuri, ma esistenti e percepiti. Quindi nella prima applicazione della misura cautelare reale è l'intero ammontare delle somme indistinte che viene preso in considerazione ai fini del calcolo della parte impignorabile, in base alla misura fissata nel comma 8. Non si applicano cioè i limiti stabiliti negli altri commi della disposizione e in particolare quello fissato al comma 7, che prevede il pignoramento di ogni singolo accredito di emolumenti non oltre la misura dell'assegno sociale aumentato della metà. Infatti, tale comma si riferisce alle somme accreditate a titolo di stipendio o di pensione "successivamente" all'applicazione del sequestro.

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