Comunitario e Internazionale

Sequestro Ue dei conti bancari, spetta al presidente del Tribunale la ricerca delle informazioni

Il Dlgs 152/2020 esclude, tra gli altri, materia doganale, fiscale o amministrativa e di sicurezza sociale

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di Marina Castellaneta

Una novità assoluta, fortemente voluta dal legislatore Ue, che permette a un giudice di un Paese dell’Unione europea di congelare i fondi custoditi in un conto corrente bancario in un altro Stato membro. Grazie al regolamento Ue 655/2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, sarà più semplice recuperare i crediti, superando gli ostacoli nei casi in cui siano presenti elementi di transnazionalità. Lo strumento adesso entra a pieno titolo anche nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 152/2020, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 16 novembre e in vigore dal 1° dicembre 2020.

L’intervento del legislatore era indispensabile perché, pur trattandosi di un regolamento (affiancato da quello di esecuzione 1823/2006, che contiene l’intera modulistica), direttamente applicabile dal 18 gennaio 2017, era necessario precisare l’iter processuale. Il sistema non ha natura esclusiva per cui spetterà al creditore scegliere se utilizzare l’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti correnti (Oesc) o avvalersi degli strumenti tradizionali nazionali.

L’ambito di applicazione è circoscritto alla materia civile e commerciale, con alcune esclusioni: sono fuori la materia doganale, fiscale o amministrativa e di sicurezza sociale; i diritti patrimoniali derivanti da rapporti tra coniugi o comparabili al matrimonio; testamenti e successioni; crediti di un debitore coinvolto in una procedura di fallimento di concordato o procedure affini; le somme destinate al mantenimento della famiglia. Altra condizione, per far scattare il ricorso all’ordinanza Ue, è la natura transfrontaliera del debito, collegato, in sostanza, a due Paesi membri perché il creditore deve avere il domicilio in uno Stato membro diverso da quello in cui il conto corrente è aperto (al sistema non partecipa la Danimarca).

La peculiarità, con non pochi dubbi sul rispetto di alcuni principi fondamentali, è l’aggressione al patrimonio del debitore senza che quest’ultimo sia informato preventivamente della procedura. Un effetto sorpresa a cui l’Unione non ha voluto rinunciare proprio per garantire rapidità ed effettività.

Il decreto legislativo chiarisce alcuni passaggi procedurali. In particolare, poiché il creditore, nel compilare i moduli disponibili online (si veda, anche per le procedure degli altri Paesi, il sito https://e-justice.europa.eu), non è tenuto a indicare il numero di conto corrente, il decreto ha attribuito la competenza al Presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, se queste situazioni non riguardano l’Italia, al Presidente del Tribunale di Roma. La ricerca delle informazioni avviene con modalità telematiche in linea con quanto già previsto dall’articolo 492-bis del Codice di procedura civile sul pignoramento. Ma proprio la dimensione Ue fa fare un salto qualitativo alla misura con un meccanismo di cooperazione tra autorità emittenti e autorità di esecuzione nel luogo in cui la misura deve essere eseguita.

Il procedimento può essere avviato prima del giudizio di merito o durante il suo svolgimento o anche dopo l’adozione di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico che accertano l’obbligo del debitore.

Se il giudice respinge la richiesta di sequestro conservativo, il creditore può ricorrere al tribunale in composizione collegiale (non può, naturalmente, farne parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato).


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