Giustizia

Serve un disciplinare per le intercettazioni a tutela di Pm e cittadini

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di Giovanni Russo

È ben nota la rilevanza investigativa e probatoria delle intercettazioni, oggi anche telematiche e ambientali: esse permettono l’acquisizione di elementi di indagine (non solo conversazioni e altri tipi di comunicazione, ma anche documenti, immagini, ecc.) che sono il frutto della diretta produzione dei soggetti intercettati. Forniscono, cioè, informazioni “di prima mano”, di grande interesse giudiziario, perché caratterizzate, il più delle volte, da spontaneità e veridicità e perché correlate a manifestazioni comunicative private. L’inviolabilità della libertà e della segretezza delle comunicazioni, proclamata dall’art. 15 della Costituzione, deve rinvenire una sua declinazione anche digitale, realizzando la cyber security, assicurata dall’insieme degli strumenti e delle procedure atti a garantire disponibilità, confidenzialità e integrità ai dati e ai sistemi informatici. Ma si impone la necessità di realizzare efficaci attività di indagine penale, nell’ambito dell’area legale pure autorizzata dalla Costituzione.

Il tema denuncia tutta la sua delicatezza: il legislatore ha saputo individuare regole aggiornate che mettano in sicurezza, in chiave moderna, i valori che sono alla base del principio costituzionale sopra indicato? E l’applicazione pratica, che di quelle regole viene fatta, garantisce effettivamente che la compressione del diritto di ognuno di noi a una sfera di riservatezza (entro la quale atteggiarsi comunicativamente con gli altri e entro la quale manifestare la nostra personalità) sia la minima possibile?

Sono stati sollevati rilievi circa l’impiego dello strumento intercettativo, sia con riferimento al ricorso in via generale a tale mezzo di indagine, sia con riguardo alle concrete modalità di esecuzione. Al netto delle posizioni strumentali, la enorme dimensione di dati che vengono sottratti, seppur per ragioni di giustizia, alla vita di migliaia di persone, assume valore degno di attenzione. Non possono, pertanto, essere tollerate sbavature. Invero, mancano regole uniformi per la realizzazione delle operazioni di intercettazione. Non esiste un mansionario né un catalogo delle prestazioni che indichino in dettaglio le azioni da porre materialmente in essere. Eppure sarebbe importante poter contare su di un “disciplinare”, considerando che l’ufficio di Procura deve rivolgersi alla galassia delle innumerevoli aziende, presenti sul mercato e che offrono servizi di questo tipo, ognuna delle quali segue proprie regole e prassi. Inoltre, per ragioni prevalentemente “tecniche”, possono verificarsi anomalie nella continuità dei flussi delle attività di captazione, fondandosi talvolta su di un trasferimento del dato attraverso più punti; problematiche sono apparse talune modalità di custodia dei dati acquisiti, soprattutto con riferimento alla fase di smistamento dall’operatore telefonico all’azienda incaricata delle intercettazioni e, da questa, all’ufficio di Procura. Dubbi sono sorti
anche con riguardo alle tecniche di inoculazione dei captatori informatici, dovendosi prevenire casi di “infezioni massive”, nonché con riferimento alla effettiva rimozione del virus, una volta terminata l’intercettazione autorizzata. In realtà, basterebbe guardare ai modelli internazionali di valutazione della sicurezza informatica: in tutti i settori in cui i sistemi informatici lavorano, la scelta della migliore prassi o soluzione da applicare tiene conto delle esigenze di sicurezza. Gli enti internazionali di standardizzazione come Iso, Itu, Etsi, hanno infatti profilato le casistiche d’uso. L’aggregazione di tali standard internazionali è alla base degli accreditamenti o certificazioni condotte da enti terzi.
Si raggiungerebbero tre obiettivi importanti.

1 Garantire al cittadino che le modalità tecniche delle captazioni delle sue comunicazioni rispettino elevati e costanti standard qualitativi, idonei ad assicurare l’effettività dei precetti delle norme di rango costituzionale e ordinario: dare a tutti la certezza che l’intero “processo” dell’attività intercettativa sia presidiato da meccanismi tecnici – validati ab inizio e costantemente monitorati – che garantiscano l’integrità, la continuità, la non manipolabilità, la non replicabilità, la confidenzialità delle comunicazioni.

2 Garantire ai Procuratori della Repubblica di poter disporre di elementi valutativi affidabili per la scelta dell’azienda da impiegare per le attività tecniche, nonché di ottenere la garanzia scientifica che ogni istante
dell’attività invasiva avvenga senza intromissioni, interferenze, errori, dimenticanze, negligenze, trascuratezza ecc.

3 Garantire, all’operatore incaricato, di avere un qualificato e
competente interlocutore con il quale potersi permanentemente
interfacciare, anche a fronte di ogni nuovo evento che richieda una
“decisione” di tipo tecnologico.

La individuazione dei soggetti certificatori, da abilitare a tale funzione in materia di intercettazione, potrebbe essere compiuta dal ministero della Giustizia, oppure essere rimessa alla discrezionalità dei singoli Procuratori, attingendo tale figura nell’ambito di elenchi validati dal Ministero.

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