Rassegne di Giurisprudenza

Servitù su terreni agricoli ed imposta di registro

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a cura della Redazione Diritto

Tributi - Costituzione di servitù - Terreni agricoli - Imposta di registro - Atti negoziali - Natura giuridica - Art. 1 D.P.R. n.131/86

Il termine trasferimento contenuto nell’art. 1, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86, è stato utilizzato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma una compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo dominante. L’aliquota dell’imposta di registro da applicare agli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli è del 9%, e non il 15%.

Corte di Cassazione, Civile, Sezione Tributaria, Sentenza del 2 settembre 2024, n.23489

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Tariffa - In genere imposta proporzionale di registro - Atti previsti nell’art. 1, primo e secondo periodo, della tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 - Interpretazione del termine ’trasferimento’ - Riferibilità agli atti di costituzione di diritti reali di godimento su terreni agricoli, con applicazione della maggiore aliquota del 15 per cento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di diritto di superficie

In tema di imposta di registro, il termine “trasferimento”, contenuto nell’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come (nella specie) la superficie, la quale non comporta trasferimento di diritti ma “si costituisce” attraverso la separazione tra la proprietà del suolo e quella della costruzione soprastante già esistente o da costruire con effetti in confronto del concedente (l’obbligo di consentire la costruzione e di non recarvi pregiudizio) e del superficiario (diritto di fare e mantenere l’opera o diritto di proprietà sulla costruzione).

Corte di Cassazione, Civile, Sezione TRI, Ordinanza dell’11 febbraio 2021, n. 3461

Servitu’ - ’Nemini res sua servit’ - Utilita’ (nozione) - In genere imposta proporzionale di registro - Nozione di “trasferimento” - Portata - Atto costitutivo di servitù su terreni agricoli - Contenuto - Conseguenze - Tassazione - Aliquota del 15% - Esclusione - Aliquota dell’8% - Applicabilità

In tema di imposta di registro, il termine “trasferimento” contenuto nell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti costituenti diritti reali di godimento come la servitù, la quale non determina il trasferimento ma la compressione del diritto di proprietà del fondo servente per l’“utilitas” del fondo dominante, non autonomamente trasferibile dalla proprietà del medesimo; ne consegue che all’atto costitutivo di servitù su terreni agricoli si applica non già l’aliquota del 15%, prevista per gli atti di trasferimento di terreni agricoli a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale, ma l’aliquota dell’8%, prevista per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento.

Corte di Cassazione, Civile, Sezione Tributaria, Sentenza del 5 settembre 2019, n. 22198

Tributi - Imposta di registro - Atto di costituzione di servitù di elettrodotto - Applicazione dell’aliquota del 15 per cento - Ricorso per violazione dell’art. 1 della tariffa i allegata al d.p.r. n. 131/1986 - Applicazione dell’aliquota all’8 per cento - Sussiste

In materia di costituzione di servitù prediali (nel caso di specie servitù di elettrodotto), così come la costituzione degli altri diritti reali di godimento, l’atto costitutivo sconta, per effetto dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 131/1986 non più l’aliquota del 15 per cento, applicabile a tutti gli atti di “trasferimento” anteriormente all’entrata in vigore della suddetta normativa, bensì l’aliquota più bassa dell’8 per cento.

Corte di Cassazione, Civile, Sezione Tributaria, Sentenza del 4 novembre 2003, n. 16495