Amministrativo

Sezioni Unite: ingiusto escludere i balneari dalla causa, nuovo giudizio al Consiglio di Stato

Per la Cassazione, sentenza n. 32599 pubblicata oggi, Palazzo Spada avrebbe dovuto ammettere i rappresentanti di Sib-Confcommercio, Assonat e Regione Abruzzo

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di Francesco Machina Grifeo

Si riapre il capitolo, almeno quello giurisdizionale, delle proroghe automatiche dei “Balneari” dopo lo stop deciso due anni fa dal Consiglio di Stato . Le Sezioni Unite civili, con sentenza n. 32559 pubblicata oggi, hanno infatti stabilito che Palazzo Spada avrebbe dovuto ammettere nel giudizio i rappresentanti di Sib-Confcommercio, Assonat e Regione Abruzzo che avevano diritto a partecipare in quanto portatori di interessi economici e dei territori.

Ci sarà dunque una nuova causa nella quale troveranno ascolto i tre soggetti esclusi in precedenza. A complicare il quadro vi è però la norma approvata dal Governo Draghi, nell’agosto del 2022, che ha tradotto in legge quanto stabilito dai giudici amministrativi. Il Ddl concorrenza (n. 118/2022) ha infatti abrogato la proroga al 2033 imponendo lo svolgimento delle gare per le concessioni balneari entro il 31 dicembre 2023.

Il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 18 del 2021, aveva dichiarato inammissibili gli interventi delle associazioni di categoria e della Regione Abruzzo e affermato la contrarietà al diritto dell’Unione delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreative, indicando il termine di efficacia delle concessioni in essere alla fine di quest’anno.

Accogliendo i ricorsi e cassando la sentenza dei giudici amministrativi nella parte riguardante l’estromissione dal giudizio delle associazioni di categoria e dell’Abruzzo, ravvisandovi un diniego di giurisdizione, la Cassazione ha disposto la rimessione al Consiglio di Stato delle questioni di merito nella pienezza del contraddittorio , anche alla luce delle novità legislative nel frattempo intervenute.

I giudici di Palazzo Spada dovranno dunque tener conto del nuovo quadro normativo. “Spetterà al Consiglio di Stato - scrivono gli ‘ermellini’ - pronunciarsi nuovamente, anche alla luce delle sopravvenienze legislative, avendo il Parlamento e il governo esercitato, successivamente alla sentenza impugnata, i poteri normativi loro spettanti”. Non vi è stata da parte della Cassazione alcuna valutazione del Ddl concorrenza.

“Sono state riconosciute le nostre ragioni”. Così il presidente del Sib Abruzzo, Riccardo Padovano. “La Cassazione - spiega - ha ritenuto la sentenza viziata da eccesso di giurisdizione avendoci estromesso dal processo”. “Estremamente importante e significativo - prosegue Padovano - che la Cassazione abbia anche menzionato che il Consiglio di Stato dovrà tener conto delle nuove leggi che Parlamento e Governo emanano”. “La soluzione della vicenda riteniamo spetti al Parlamento e non ai giudici”.

Plaude anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio: “Si tratta di una sentenza molto importante. Sono orgoglioso perché siamo l’unica regione italiana ad aver difeso i diritti dei balneatori”.

Le argomentazioni della Suprema Corte
Sotto il profilo più tencico le S.U. hanno per prima cosa statuito che la questione relativa alla titolarità di una posizione qualificabile come interesse legittimo collettivo, che attribuisce agli enti associativi esponenziali la legittimazione ad agire per la tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, integra un problema di giurisdizione, in quanto attiene ai limiti esterni delle attribuzioni di detto giudice ed è deducibile con ricorso alla S.C. ex artt. 362 c.p.c. e 111, comma 8, Cost..

Pertanto, se la posizione soggettiva fatta valere ha consistenza di interesse legittimo collettivo, il giudice amministrativo, essendo fornito della giurisdizione, è tenuto ad esercitarla, incorrendo altrimenti in diniego o rifiuto della giurisdizione, vizi censurabili dalle Sezioni Unite.

E allora le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata rivelano “un diniego in astratto della tutela giurisdizionale connessa al rango dell’interesse sostanziale (legittimo) fatto valere dagli enti ricorrenti, con l’effetto di degradarlo a interesse di mero fatto nongiustiziabile”.

La giurisprudenza amministrativa infatti ha da tempo delineato le coordinate della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità di persone e categorie (anche professionali) affidata agli enti associativi esponenziali, iscritti in elenchi speciali previsti dalla legge o in possesso dei requisiti a tal fine individuati dalla giurisprudenza.E secondo l’orientamento costante è ammessa la legittimazione attiva a intervenire nel processo amministrativo (anche in appello) alle condizioni che: a) la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione; b) l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione.

Inoltre, prosegue la decisione, va considerato che l’interesse a partecipare “è asceso al massimo grado una volta che, con il decreto n. 160/2021, il Presidente del Consiglio di Stato ha deferito d’ufficio all’Adunanza Plenaria tre questioni di diritto di fondamentale importanza per gli interessi delle categorie rappresentate, in tema di legittimità ed efficacia delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative nell’intero territorio nazionale.

Avere escluso pregiudizialmente tutte le associazioni e gli enti dalla partecipazione alla fase del giudizio dinanzi all’A.P., che era la sede “nella quale sarebbero stati enunciati principi sostanzialmente normativi e vincolanti per i giudici e anche per le amministrazioni pubbliche, è sintomo di diniego o arretramento della giurisdizione in controversia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo”. Analoghe considerazioni valgono per la Regione Abruzzo, ugualmente estromessa dal giudizio per essere il suo intervento stato dichiarato inammissibile

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