Civile

Sì alla chiamata del terzo anche lui convenuto previa richiesta di differimento dell'udienza

L'ordinanza n. 12662 del 2021 ritorna su una questione variamente risolta in sede di legittimità

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di Mario Finocchiaro

Nel processo civile, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, conseguente alla novella di cui alla legge n.353 del 1969 e successive plurime modifiche e integrazioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di altro soggetto, pure convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, facendo a tal fine istanza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata a norma degli articolo166 e 167 del Cpc e procedendo quindi ai sensi dell'articolo 269 del Cpc, previa richiesta al giudice di differimento della prima udienza allo scopo di provvedere alla citazione dell'altro convenuto nell'osservanza dei termini di rito (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’articolo 384 del Cpc). Lo hanno affermato i giudici della sezione prima con l’ordinanza 12 maggio 2021 n. 12662.  

 

Le diverse soluzioni sperimentate in sede di legittimità

Questione variamente risolta, in sede di legittimità. In termini generali, la domanda formulata da un convenuto nei confronti di un altro, e avente a oggetto l'accertamento della responsabilità esclusiva del secondo rispetto alla domanda risarcitoria formulata dall'attore, va qualificata come domanda riconvenzionale, e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima, Cassazione, sentenze 12 novembre 1999, n. 12558, in “Rivista giuridica. circolazione e trasporti”, 2000, p. 302 e 16 marzo 2017, n. 6846.

Nello stesso senso della pronunzia in rassegna, Cassazione, sentenza 12 aprile 2011, n. 8315 (inedita e non massimata) secondo cui allorché la domanda trasversale (cioè proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto) non si fondi sul medesimo titolo su cui si base la domanda dell’attore ma su di un diverso rapporto (come ad esempio la garanzia impropria) è indispensabile l’osservanza delle regole fissate dall’articolo 269 del Cpc.

In termini diversi, nel senso che - nel rispetto dei principi di economica dei giudizi e di concentrazione processuale - è consentito, con la comparsa di costituzione in giudizio, proporre una domanda trasversale senza che sia necessaria l’osservanza dell’articolo 269 del Cpc atteso che tale disposizione ha la propria ratio nella esigenza di consentire al destinatario della domanda di assumere formalmente la qualità di parte, e tale necessità non sussiste laddove la domanda sia rivolta nei confronti di un soggetto in precedenza già evocato in giudizio e che quindi abbia già assunto la qualità di parte, Cassazione, sentenza 26 ottobre 2017, n. 25415, in motivazione.

Nel senso che la chiamata in causa del terzo, nel giudizio davanti al giudice di pace, non è disciplinata dalle norme dettate dagli articolo 167, terzo comma, e 269, secondo comma, del Cpc, per cui il convenuto che intende chiamare un terzo in causa non è tenuto a farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta, ma può richiederla nella prima udienza di comparizione, ed anche in una udienza successiva, qualora in prima udienza il convenuto sia comparso di persona, e il giudice, senza opposizione dell'altra parte e senza svolgere alcuna attività, abbia spostato l'udienza per consentire in quella sede al convenuto di costituirsi, formulando in quella udienza domande ed eccezioni, ivi compresa l'istanza di chiamata in causa del terzo. Pertanto, deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione avverso una sentenza di giudice di pace, con il quale si lamenti l'omesso esame di una riconvenzionale, indicandosi che essa era stata proposta nella comparsa di risposta (atto meramente facoltativo), senza specificare se in concreto si era formulata al giudice la richiesta di dar corso al suo esame (almeno riportandosi alla comparsa), atteso che ciò sarebbe dovuto avvenire in ossequio al principio della oralità, Cassazione, sentenza 7 luglio 2005, n. 14314, in “Diritto e giustizia”, 2005, fascicolo 35, pagina 27.

Con riferimento al sistema processuale anteriore alla novella del 1990, cfr., tra le tantissime, nel senso che è consentita al convenuto la proposizione nella comparsa di risposta di una domanda nei confronti di un altro convenuto, Cassazione, sentenza 26 marzo 1971, n. 894.

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