Penale

Sì al controllo giudiziario volontario se si impugna il diniego di revisione dell’interdittiva

Il nuovo esame dei presupposti delle misure impeditive dell’attività riapre la possibilità dell’impresa di avanzare l’istanza anche se non aveva fatto ricorso al giudice amministrativo contro il provvedimento originario del prefetto

di Paola Rossi

È ammissibile la richiesta al tribunale di applicazione del controllo giudiziario volontario anche solo nella fase di revisione dell’informazione relativa all’interdittiva antimafia, ciò è possibile anche se l’impresa non aveva impugnato il provvedimento originario del prefetto. Questa interpretazione fornita in sede di legittimità dalla sentenza n. 5514/2025 riguarda l’articolo 34-bis del codice antimafia e chiarisce i dubbi sulla sussistenza del presupposto per la richiesta di controllo giudiziario che sia stata o meno impugnata l’informativa iniziale.

Interdittiva antimafia e la possibilità di ulteriori verifiche da parte del giudice

Ebbene, come spiega la Cassazione penale non è connotata da stabilità la valutazione contenuta nell’informativa del prefetto. Si tratta, infatti, di un atto sottoposto a revisione a scadenza del suo termine di validità o su istanza dell’impresa colpita dall’interdittiva. E nel caso sia respinta dal prefetto la richiesta di revisione, anche l’impugnazione di tale diniego davanti al giudice amministrativo integra il presupposto richiesto per la presentazione dell’istanza di controllo giudiziario al giudice della prevenzione, cioè la pendenza dell’impugnazione contro il provvedimento prefettizio. Ovviamente la domanda di applicazione dell’istituto che consente un effettivo svolgimento dell’attività di impresa, seppur in maniera controllata dall’autorità, impone comunque che il giudice accerti la reale occasionalità dell’infilatrazione mafiosa in quanto requisito indispensabile per accedere al controllo giudiziario alla luce di una prospettiva positiva di reinserimento della realtà imprenditoriale nelle regole del mercato “sano” e nel rispetto della libera concorrenza.

Il carattere transitorio del provvedimento

Con la sentenza n. 5514/2025 la Cassazione penale ha accolto il ricorso dell’impresa cui era stata sbarrata la strada del controllo giudiziario volontario per non aver impugnato l’originaria interdittiva. Infatti, la domanda era stata avanzata dall’impresa in pendenza dell’impugnazione successiva contro il diniego prefettizio di revisione dell’iniziale misura interdittiva.

La Cassazione ha difatti affermato che essendo l’informativa una misura non stabile nel tempo - a differenza di quelle definitive - l’impugnazione del diniego di revisione è sovrapponibile a quella contro l’originaria misura, integrando così il presupposto della pendenza del processo per l’introduzione della domanda di controllo giudiziario da parte dell’imprenditore, rimasto inizialmente inerte contro l’informativa. Di conseguenza, il giudice della prevenzione è dunque tenuto a vagliare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di tale misura di prevenzione (sicuramente più di favore per la realtà aziendale) verificando l’occasionalità del pericolo di infiltrazione mafiosa, nonché la possibilità di risanamento dell’impresa.

Un precedente di Cassazione ha, infine, chiaramente affermato che non ricorre alcuna ipotesi di improponibilità dell’istanza se non quando sia stata rigettata e quella nuovamente proposta non indichi alcun elemento nuovo. Quindi, in caso di impugnazione del diniego di revisione si riapre quell’ipotesi di pendenza del procedimento che rende ammissibile la richiesta di controllo giudiziario volontario che, invece, la ricorrente non avrebbe potuto avanzare in precedenza quando erano ormai scaduti i termini per ricorrere contro l’originaria informativa. Il giudice dovrà poi verificare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della richiesta alla luce delle condizioni attuali e dei fatti sopravvenuti dopo l’emissione dell’originaria interdittiva.

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