Sì al favoreggiamento tra parenti quando per il "fuggitivo" c'era la possibilità di andare altrove
La Cassazione ha escluso il reato solo in casi eccezionali
Sussiste il reato di favoreggiamento quando tra parenti ci sia copertura. Il reato non scatto solo se la condotta sia l'unico mezzo per evitare un grave pregiudizio per la libertà o l'onore proprio o altrui. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 34777/20. Venendo al caso concreto una donna ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Taranto che ha confermato la pena inflittale dal Tribunale della stesa città per il delitto di favoreggiamento personale in favore del proprio zio, da lei ospitato presso la propria abitazione allorchè quello era ricercato dalla polizia giudiziaria. Nel ricorso per Cassazione viene eccepito che l'imputata avesse agito in quel modo per la necessità di sottrarre il proprio congiunto a un grave pericolo per la sua libertà e sulla donna gravava un dovere di assistenza sancito addirittura dalla Costituzione. La Cassazione ha enunciato un principio di diritto per fare maggiore chiarezza in materia. E ha precisato che "in tema di favoreggiamento personale la causa di esclusione della colpevolezza prevista dall'articolo 384, comma 1, cp opera soltanto nel caso in cui la condotta favoreggiatrice - tenuto conto delle circostanze del caso concreto -valutate secondo il parametro della massima diligenza esigibile, si presenti all'agente come l'unica in grado di evitare un grave pregiudizio per la libertà o l'onore proprio o altrui".