Sì alla notifica con posta privata se non si contesta la veridicità dei dati
Con la pronuncia 2344/4/18 la Ctr Puglia accoglie come veritiere le attestazioni relative alla notifica a mezzo di un operatore postale privato, in assenza di contestazione circa la veridicità dei dati contenuti nell’avviso di ricevimento. La sentenza suona singolare. È vero, infatti, che dal 10 settembre 2017 il servizio di notifica di atti tributari e giudiziari è stato liberalizzato (articolo 1, comma 57, della legge 124/17, che ha abrogato l’articolo 4 del Dlgs 261/1999) e il Dm Sviluppo economico 19 luglio 2018 ha disciplinato le modalità di rilascio delle licenze ai privati, che rispondano a criteri di qualità ed efficienza del servizio. Ma ad oggi non ci sono operatori abilitati.
La controversia
Un Comune aveva notificato un accertamento con irrogazione di sanzioni per omesso versamento dell’Ici, servendosi di un servizio postale privato. Il contribuente – impugnando l’atto – deduceva il difetto di notifica del provvedimento, per avere il Comune utilizzato il servizio di posta privata. Il collegio rileva l’intervenuta sanatoria della notifica nulla per impugnazione da parte del contribuente dell’atto ex articolo 156 del Codice di procedura civile, avendo questo raggiunto lo scopo di entrare nella sfera di conoscenza del destinatario; inoltre, afferma che la notifica sarebbe comunque valida, dato che il ricorrente non ha contestato la veridicità dei dati contenuti nell’avviso di ricevimento.
I precedenti
La pronuncia si segnala per la contrarietà al comune orientamento di legittimità che non solo considera inesistente, e dunque non sanabile, la notifica di atti tributari per mezzo di servizi postali privati prima del 10 settembre 2017 (data la natura innovativa della norma), ma sanziona – sempre con l’inesistenza – la notifica eseguita a mezzo di servizio postale privato, dato che ad oggi non è ancora intervenuto alcun rilascio di licenza speciale da parte del ministero. La notifica sarebbe, pertanto, inesistente, trattandosi di un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali, idonei a rendere qualificabile un atto come notificazione (Cassazione 8089, 3010 e 2173 del 2018; 23887 e 1019 del 2017).
La Cassazione 234/2018, proprio rispetto al ricorso proposto da una Srl contro un avviso di accertamento Ici recapitato da un gestore privato, ha dichiarato l’inesistenza della notifica. Peraltro, le Sezioni unite 8416 del 26 marzo scorso hanno ribadito che l’esclusività della notifica tramite Poste italiane era limitata già dal 2011 alla notifica dei soli atti tributari e degli atti relativi alla violazione delle norme sul codice della strada.