SÌ AL PART TIME INFERIORE A QUANTO PREVISTO NEL CCNL
La scelta di un orario a tempo parziale – in base a un libero accordo tra datore e dipendente – che risulti inferiore rispetto a quello previsto dal contratto collettivo appare legittima, posto che deve ritenersi che la previsione contrattuale di un orario minimo di 16 ore settimanali sia meramente ordinatoria e non perentoria. Infatti il Dlgs n. 81/2015 non contiene nessuna limitazione e non consente l’introduzione di un orario di lavoro minimo.In ogni caso, va ricordato che l’Inps, nel messaggio 14 febbraio 2005, n. 5143, ha affermato che i contributi previdenziali e assistenziali devono essere calcolati tenendo conto dell'orario pattuito tra le parti nel contratto di lavoro a tempo parziale, anche se inferiore a quello minimo definito dal Ccnl di riferimento.