Civile

Siae, anche sulle modifiche statutarie competenza al giudice ordinario

di Paola Rossi

la Corte di cassazione, nell'accogliere il ricorso della Siae contrapposta al gruppo Universal sulle modifiche statutarie dell'ente nel 2018, ha dato torto al Consiglio di Stato che aveva accolto l'impugnazione dell'editore musicale contro la decisione del Tar di spogliarsi della causa per incompetenza del giudice amministrativo. La sentenza n. 8239 depositata ieri dalle sezioni Unite civili ruota attorno alla norma devolutiva di tutto il contenzioso - che coinvolge la società italiana degli autori e degli editori - al giudice ordinario, nell'ottica della più ampia privatizzazione dei rapporti anche in ambito di amministrazioni pubbliche.

La norma devolutiva - La legge 2/2008 - prendendo atto dell'obiettivo del Legislatore verso l'"aziendalizzazione" della Siae, ma anche della sovrapposizione di aspetti privatistici (gestione e assegnazione dei diritti o rapporti di lavoro con i dipendenti) e pubblicistici (la protezione del patrimonio artistico) - ha fatto un'esplicita scelta di devolvere tutto il contenzioso che riguarda Siae al giudice civile, facendo salva la competenza in materia fiscale, che resta in capo ai giudici tributari. Quindi non solo i diritti d'autore ma anche le regole di funzionamento degli organi sociali sono materia della giustizia ordinaria.
La scelta del Legislatore di devoluzione piena al giudice ordinario, secondo la Cassazione, non fa eccezione - come, invece, parte della dottrina sostiene - in materia di funzionamento degli organi Siae e, quindi, in materia statutaria che risulta essere governata dai soci anche se sotto vigilanza ministeriale e con espressione formale attraverso Dpcm.

La lite sulla modifica - Avrebbe perciò dovuto rivolgersi al giudice civile - come ora imposto dalla Cassazione - l'articolazione dell'editoria musicale del gruppo societario Universal che voleva contestare la modifica dello statuto che ha fissato un criterio in base al quale i diritti di voto dei gruppi societari sono stati ridotti rispetto alla semplice sommatoria di quelli che avrebbero avuto le singole società attraverso l'aritmetica addizione. Ad attrarre alla giustizia amministrativa la lamentela di Universal, per la Cassazione, non basta né l'argomento che l'atto modificativo impugnato è contenuto in un decreto né quello che si aggrappa alla definizione di ente pubblico economico della società con fine di lucro limitato all'equilibrio contabile.

Corte di cassazione – Sezioni Unite civili – Sentenza 28 aprile 2020 n. 8239

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