Rassegne di Giurisprudenza

Sicurezza sul lavoro: nozione di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)

a cura della Redazione Diritto

Sicurezza sul lavoro - Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) - Nozione legale - Definizione.
Non è corretto limitare la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) alle sole attrezzature che vengono ideate e realizzate con il fine puntuale di proteggere la salute dei lavoratori da rischi specifici e in forza di caratteristiche tecniche certificate. Per dispositivo di protezione individuale normativamente rilevante va infatti inteso ogni accessorio, complemento o attrezzatura di qualsiasi genere che rappresenti in concreto una protezione rispetto a qualsivoglia rischio che possa mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei lavoratori.
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10128

Dispositivi di protezione individuale - Nozione - Attrezzature, complementi e accessori di protezione da rischi per salute e sicurezza - Tute con barre catarifrangenti - Qualificazione come DPI - Necessità - Obbligo di fornitura e lavaggio - Sussistenza.
Ciò che vale a differenziare i DPI rispetto agli ordinari indumenti di lavoro è l'astratta idoneità dei primi a preservare la salute del lavoratore rispetto ai rischi connessi all'espletamento della prestazione lavorativa, avuto riguardo al contenuto della prestazione stessa e alle modalità di tempo e di luogo in cui viene effettuata, assumendo le elencazioni contenute nei testi normativi portata meramente esemplificativa. La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale non si riduce alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 cod. civ. come nel caso delle tute con barre catarifrangenti. Ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di fornitura e di mantenimento in stato di efficienza di tali indumenti di lavoro.
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 11 marzo 2022, n. 8042

Operatori ecologici - Dpi - Lavaggio degli indumenti a carico del datore di lavoro - Articolo 2087 del Codice civile.
Rientrano nella nozione legale di dispositivi di protezione individuale (Dpi) non solo le attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma anche qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 2087 del Codice civile. Una norma, quest'ultima, da interpretare estensivamente in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute, sia dei principi di correttezza e buona fede a cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro.
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 16 dicembre 2019, n. 33133

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti e obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro - Indumenti da lavoro - Finalità protettiva - Natura - Dispositivi di protezione individuale - Obbligo datoriale di fornitura e mantenimento in stato di efficienza - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, gli indumenti con funzione protettiva dal contatto con sostanze nocive o patogene rientrano tra i dispositivi di protezione individuale, previsti dall'art. 40 della l. n. 626 del 1994 (applicabile "ratione temporis"), sicché rispetto ad essi è configurabile un obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza. (Fattispecie relativa ad una lavoratrice addetta ad attività di pulizia delle vetture dei treni).
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 settembre 2015, n. 18674