Sicurezza suoi luoghi di lavoro - La ripartizione delle responsabilità in caso di attività somministrata
In presenza di più titolari della posizione di garanzia, come nel caso di lavoro somministrato, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia.
Con la sentenza in commento (425/2022) la IV Sezione Penale della Suprema Corte ha affrontato una questione di notevole interesse giurisprudenziale che ha ad oggetto la ripartizione delle responsabilità, nei confronti del lavoratore, fra azienda utilizzatrice e società di somministrazione in caso di lavoro somministrato.
Al datore di lavoro si contestava un comportamento colposo per negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed, in particolare, di non aver elaborato procedure operative nel documento di valutazione rischi per le operazioni di caduta del personale dai cassoni del camion durante le operazioni di carico e scarico, limitandosi a prevedere generici obblighi di informazione dei dipendenti consistiti nell'avviso di tenersi ad una certa distanza di sicurezza, misura del tutto inidonea a prevenire il rischio in quanto il carico merce avveniva in un spazio angusto di circa 50 cm (Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 28, comma 2, lettera b e articolo 64, comma 1, lettera a)).
Sia la sentenza di primo che di secondo grado hanno riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro il quale ha proposto un ricorso per cassazione.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha preliminarmente effettuato una serie di precisazioni in ambito giuslavoristico al fine di meglio perimetrare le singole responsabilità dell'utilizzatore e del somministratore del lavoratore.
In primis gli ermellini hanno evidenziato che il sistema di sicurezza aziendale si configura come un procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi e, tale logica, riguarda anche la gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori a singole imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito del ciclo produttivo dell'azienda medesima.
Inoltre, con una serie di precedenti oramai consolidati, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che, se sono più i titolari della posizione di garanzia, come nel caso di specie, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia (Sez.4 n. 46849 del 3.11.2011 rv 252149; Sez. 4 n. 8593 del 22.01.2008 rv.238936).
A ciò si aggiunga che, quando l'obbligo di impedire un evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi un concorso di cause ex articolo 41 c.p., comma 1 (Sez. 4 n. 244455 del 22.04.2015 rv 263733-01; Sez. 4 n. 37992 del 11.07.2012 rv 254368-01; sez. 4 n. 1194 del 15.11.2013, rv. 258232).
Di conseguenza la Cassazione ha ribadito il principio che, anche nell'eventualità in cui il lavoratore operi all'interno di un'azienda non con la qualità di dipendente diretto ma come lavoratore interinale, il dovere di tutela della salute e sicurezza non resta in capo all'originario datore di lavoro, ovvero l'azienda di somministrazione ma, ricade, per intero, su ciascun garante destinatario dei doveri di cui al T.U.S.L..
Tale principio è avvalorato anche in relazione alla valutazione di coordinamento e cooperazione connessa al rischio interferenziale, ex art. 26 D.Lgs. n°81/2008, poiché, occorre avere riguardo, non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto di appalto, d'opera o di somministrazione -, ma all'effetto che da tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza e coesistenza di più organizzazioni, che genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni (Sez. 4 n. 44792 del 17.06.2015 rv 264957-01).
In definitiva, la questione della sicurezza sui luoghi di lavoro, negli ultimi anni, è divenuto un tema di grande allarme sociale; nell'anno trascorso gli infortuni sul lavoro con esito mortale hanno raggiunto la cifra impietosa di 1.404 lavoratori, un numero in costante crescita di anno in anno.
Il legislatore, da ultimo, per cercare di arginare quella che potremmo definire un'ecatombe in data 21 ottobre 2021 ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 146/2021 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", che ha apportato sostanziali modifiche, tra gli altri, agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 81/2008, con l'obiettivo di poter intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le norme di sicurezza o che impiegano lavoratori "in nero".
*a cura dell'avv. Cipriano Ficedolo , Partner 24ORE Avvocati